A coloro che vogliono aprire un'attività di estetica.
Sono quelli eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali, sia mediante l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'Allegato A al Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista, tatuaggi e piercing, le cui caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, sono disciplinati dalla specifica normativa vigente in materia.
Sono esclusi:
Sono ammesse attività di estetista all’interno di esercizi commerciali che svolgono attività affini, come farmacie e profumerie.
È vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi.
Per i dettagli su Forme e modalità di esercizio dell’attività di estetista, Subingresso, cessazione e variazioni, Affidamento di reparto, Poltrona o cabina in affitto, Esercizio congiunto in uno stesso locale dell’attività di acconciatura, estetica, tatuaggi e piercing, Requisiti igienico-sanitari, Orari tariffe e pubblicità, vedi gli articoli 7-11-12-13-14-15 e 17 del vigente Regolamento comunale.
Occorre presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) - codice di attività 96.02.02R - l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), allegando tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti morali e professionali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari.
La casistica è già contemplata dalla modulistica nazionale, recepita con DGR 646/2017, e pubblicata su STAR in corrispondenza sempre del codice attività 96.02.02R.
Selezionando l'intervento "Avvio", all'interno del quadro E si chiede all'utente di indicare se l'attività viene "Svolta congiuntamente" o se la stessa è "Unica o prevalente".
Selezionando l'opzione "Svolta congiuntamente" sono mostrati i campi necessari all'inserimento dei riferimenti dell'attività presso la quale si intende esercitare l'affitto di poltrona o cabina.
Il subentro avviene previa stipula di atto notarile (o scrittura privata autenticata dal notaio) per la cessione d'azienda (compravendita, affitto, donazione, ecc...) in caso di atto tra vivi, oppure per cessione d'azienda in caso di decesso del titolare.
Gli eredi, che intendono continuare l'attività, hanno 60 giorni di tempo dal decesso per presentare la comunicazione di subentro e potranno svolgere l’attività per 5 anni, a prescindere dal possesso del requisito professionale, purché dimostrino che all'interno dell'esercizio ci sia almeno una persona con qualifica professionale idonea.
Per l'affitto, nelle attività di trattamenti estetici, non è sufficiente una scrittura privata tra le parti; è necessario un contratto redatto nella forma dell’atto pubblico, quindi o un atto rogato dal notaio o una scrittura privata autenticata a norma dell’articolo 2556 del codice civile.
Tale contratto non va allegato all'invio della pratica telematica tramite STAR ma conservato presso la sede dell'attività, a disposizione per eventuali controlli.
In ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato - nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa - almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale richiesta, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività. Se il responsabile tecnico designato è un dipendente deve possedere la qualifica professionale specialistica e non quella di addetto base.
La presentazione della SCIA consente l'esercizio dell'attività.
La SCIA, se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti, ha efficacia immediata dalla data di presentazione.
Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 Legge 241/1990.
A favore del Comune di Prato:
vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore dell'Azienda USL Toscana Centro:
È stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP9 relativa all'attività di trattamenti estetici dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva.
L'attività di estetica può essere, quindi, svolta presso il domicilio del committente, ma limitatamente a “determinate prestazioni” che il regolamento regionale (D.P.G.R. n. 47/R 2007) individua all'art. 4, comma 2-bis nelle attività di manicure, pedicure ed make-up, precisando che “la manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati”.
L'esercizio delle prestazioni di cui sopra non può prescindere dal possesso, in capo a colui che le svolge (sia esso titolare, dipendente o socio ecc) della qualifica professionale di estetista ed a condizione che il soggetto (titolare) sia titolare dell'attività in sede fissa: non è quindi possibile lo svolgimento dell’attività di estetista solo ed esclusivamente presso la sede designata dal committente.
L'attività di estetista può esser svolta anche presso il domicilio dell'esercente (L.R. 28/2004, art. 8, comma 7) purché vengano rispettati i requisiti richiesti dalle normative di riferimento (legge regionale, regolamento attuativo, regolamenti comunali) sia per quanto riguarda la qualifica professionale, che per i locali, che dovranno essere funzionalmente separati da quelli adibiti a civile abitazione, destinati esclusivamente all’attività di estetica e quindi rispondere ai requisiti di sicurezza, strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale, nonché essere accessibili ai controlli da parte delle autorità competenti.
Un centro estetico può ospitare / locare ad un'estetista avente i requisiti formativi per svolgere l'attività di addetto al trucco con dermopigmentazione di cui all'allegato H del D.P.G.R 47/R/2007 regolamento di attuazione della legge regionale 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Il titolare del centro estetico (che potrebbe essere un semplice socio di capitale) non necessita avere la qualifica di estetista addetto al trucco con dermopigmentazione.
Il responsabile tecnico deve avere la qualifica rafforzata quella cioè per l'esercizio dell'attività in forma autonoma.
Resta fermo che la sede dell’attività dovrà avere i requisiti strutturali richiesti per l'attività medesima, così come previsto dall'art 74 del DPGR 47/R/2007 (Attività promiscue in unico esercizio).
Il fascicolo di esercizio dovrà contenere, inoltre, tutti i dati che riguardano lo svolgimento di questa ulteriore attività, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti speciali (come avviene e a carico di chi).
Per l'effettuazione dei trattamenti e servizi consentiti, le imprese esercenti l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista (vedi più sotto Requisiti). A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di 900 ore annuali: lo standard minimo del percorso formativo per estetisti è specificato nell’Allegato F al D.P.G.R. stesso;
b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
c) al termine di un periodo non inferiore a 3 anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.
Per accedere al corso di cui alla lettera a) occorre, alternativamente:
Ai fini dell’accesso al corso di cui alla lettera a), a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della Legge Regione Toscana 32/2000.
La qualifica professionale di estetista ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:
a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di 900 ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato G al D.P.G.R.;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di 1 anno presso un esercizio di estetica;
b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera b) sono necessari la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di 300 ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di 1 anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;
c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera c) sono necessari la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di 300 ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a 3 anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all’iscrizione al corso di formazione suddetto.
Qualora a essere designato dal titolare quale responsabile tecnico di un esercizio di estetista sia un dipendente, il dipendente medesimo deve possedere la qualifica professionale specialistica e non quella di addetto base.
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la pratica al Comune, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Stretta osservanza di quanto previsto dall’Allegato B - Requisiti igienico-sanitari, gestionali e norme di corretta prassi igienica per l'attività di Estetica.
Disponibilità di spazi con destinazione d’uso artigianale e commerciale e conformi a quanto dettagliato nell’Allegato A - Requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari dei locali per attività di Estetica del citato Regolamento comunale per l’attività di estetista.
L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza, e del vigente regolamento e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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