A coloro che esercitano l'attività di acconciatore.
L'attività di acconciatore (ossia barbiere e parrucchiere per uomo e donna) comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici. In aggiunta, si possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Per l'effettuazione dei trattamenti e servizi, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista (vedi più sotto la sezione Vincoli). A tal fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
Per Forme e modalità di esercizio dell’attività di acconciatore, Affidamento di reparto, Poltrona o cabina in affitto ed Esercizio congiunto in uno stesso locale dell’attività di acconciatura, estetica, tatuaggi e piercing si vedano gli articoli 5, 12, 13 e 14 del vigente Regolamento comunale per l'attività di acconciatore ed estetista, tatuaggi e piercing.
In particolare si evidenzia che, adeguandosi la disciplina comunale alle disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 29/2013, “l’attività di acconciatore e di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità, sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi”.
L'invio della pratica deve essere effettuato esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 96.02.01R.
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento, o comunque le modifiche dei locali, per l’attività di acconciatore, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).
La casistica è già contemplata dalla modulistica nazionale, recepita con DGR 646/2017, e pubblicata su STAR in corrispondenza sempre del codice attività 96.02.01R. Selezionando l'intervento "Avvio", all'interno del quadro E si chiede all'utente di indicare se l'attività viene "Svolta congiuntamente" o se la stessa è "Unica o prevalente". Selezionando l'opzione "Svolta congiuntamente" sono mostrati i campi necessari all'inserimento dei riferimenti dell'attività presso la quale si intende esercitare l'affitto di poltrona/cabina.
La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell’inizio dell’attività, deve essere effettuata:
Il subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per l’esercizio dell’attività e che i locali non hanno subito modifiche.
In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’art. 1105 Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
Sempre nel subingresso per causa di morte, nelle imprese artigiane l’erede o gli eredi, previa istanza scritta da presentare al SUEAP entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l’attività ai sensi dell’art. 5 della legge 443/1985. L’attività dovrà comunque essere svolta da un responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.
È fatto obbligo all’esercente di comunicare al SUEAP la sospensione dell’attività di acconciatore per periodi superiori ai 60 giorni consecutivi.
La sospensione può avere durata massima di 6 mesi (o di 365 giorni consecutivi se attività artigiana svolta ai sensi della L.R. 53/2008), salvo proroga in ipotesi di comprovata necessità, al termine dei quali l’interessato può riprendere regolarmente l’attività o comunicare la cessazione definitiva.
Il titolare dell’attività di acconciatore che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 giorni dalla cessazione, a darne comunicazione al SUEAP.
Una volta presentata la SCIA l'interessato può esercitare l'attività di acconciatore.
Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, il SUEAP si riserva di controllare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di acconciatore e di adottare i necessari provvedimenti inibitori dell’attività in caso di accertata assenza dei requisiti medesimi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro un termine fissato in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Tariffa Z34, come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva.
Comma 1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Comma 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Comma 3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Comma 4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Comma 5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
Comma 5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.
Comma 6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Se non coincide con il titolare dell'impresa, il direttore tecnico in possesso dei suddetti requisiti deve essere reperito in una delle seguenti forme giuridicamente idonee:
1) come socio
2) come associato in partecipazione (nei limiti in cui è ancora ammissibile)
3) come dipendente tempo indeterminato (full o part-time)
4) come dipendente tempo determinato (full o part-time)
5) come collaboratore esterno
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia
possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative
disponibilità di un locale che sia conforme alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, edilizia e con destinazione d’uso artigianale e commerciale;
ulteriori requisiti dettagliati nell’Allegato E (Requisiti strutturali igienico sanitari dell’attività di Acconciatore e disposizioni sulla conduzione igienica) del citato Regolamento comunale (vedi Normativa e regolamenti).
Ultimo aggiornamento: 02/08/2024
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