Agli esercenti che, nei casi specifici individuati dalla legge regionale Toscana, hanno necessità di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci.
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di terminare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della citata comunicazione al Comune. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
La vendita di liquidazione deve essere comunicata al SUEAP, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), almeno 10 giorni prima dell'inizio della liquidazione stessa, selezionando il codice attività che interessa e poi l’opzione Cessazione e allegando l'apposito modulo di liquidazione reperibile nella sezione Cosa serve, debitamente compilato.
La vendita di liquidazione deve essere comunicata al SUEAP, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), almeno 10 giorni prima dell'inizio della liquidazione stessa, selezionando il codice attività che interessa e poi l’opzione Adempimenti Tecnici ed Amministrativi e allegando l'apposito modulo di liquidazione reperibile nella sezione Cosa serve, debitamente compilato.
In tutti i casi nella comunicazione al SUEAP relativa alla vendita di liquidazione, il soggetto interessato dichiara:
La comunicazione di vendita straordinaria consente di poter avviare la liquidazione.
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno ma è necessario comunicarlo al SUEAP almeno 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.
Le vendite non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
Per la vendita di liquidazione è sempre dovuto il pagamento dei Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Quando la vendita di liquidazione è effettuata per cessazione di attività commerciale, anche se la cessazione è gratuita, la vendita di liquidazione resta comunque soggetta al pagamento dei Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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