A coloro che vogliono esercitare la vendita 'porta a porta' non alimentare.
Si tratta di una delle forme speciali di vendita al dettaglio, comunemente nota come 'porta a porta', effettuata mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, tramite raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, intrattenimento e svago.
Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
L'attività è censita ai punti 50, 51 e 52 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).
L'invio della pratica deve essere effettuato obbligatoriamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.94.1R
Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori, la comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato, che è trasmesso a cura del SUEAP al Questore.
Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUEAP, che le trasmette al Questore.
La presentazione della SCIA consente l'esercizio dell'attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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