A coloro che vogliono effettuare vendite di prodotti alimentari per corrispondenza, tramite televisione, online o con altri sistemi di comunicazione.
Si tratta di una delle forme speciali di vendita al dettaglio nel settore alimentare.
Per la modalità di vendita in via telematica (online) vedi la scheda Commercio elettronico (e-commerce).
È sempre necessario presentare al SUEAP, prima dell’inizio dell’attività, anche la Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).
Non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo quando l'attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita, compresa quella di prodotti artigianali alimentari di propria produzione.
Se l'attività viene svolta con l'ausilio di un deposito, questo deve avere destinazione d'uso TC-commerciale.
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R:
Nella compilazione in STAR della SCIA per l’avvio dell’attività, il quadro D1 richiede di dichiarare che i locali di esercizio abbiano rispettato le norme in materia di idoneità dei locali: per locali di esercizio si intendono quelli dove si realizza la produzione e/o lo stoccaggio/deposito delle merci poi vendute per corrispondenza, televisione, online e altri sistemi di comunicazione nel settore alimentare.
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in un unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R:
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.91.01R.
Se l'attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita al dettaglio, già precedentemente segnalata al SUEAP, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo e quindi non serve alcun adempimento al SUEAP, qualora la vendita riguardi gli stessi beni oggetto dell'attività principale.
Avvio attività / Subingresso
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Altrimenti detta notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL
La presentazione della SCIA consente l'esercizio dell'attività.
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
A favore del Comune di Prato
Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore della ASL Toscana Centro
Tariffa Z34 relativa alla Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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