A coloro che vogliono aprire una vendita al dettaglio di alimenti per mezzo di apparecchi automatici.
Si tratta dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio, nel settore alimentare, che si effettua per mezzo di apparecchi automatici, in esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture.
È individuata al punto 1.11.3 della Tabella "A" allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).
La SCIA di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica viene presentata per l'avvio dell'esercizio. Per avvio si intende l'apertura di un'azienda che svolgerà l'attività di commercio/somministrazione attraverso l'utilizzo di distributori automatici.
L'apparecchio automatico, come definito dall'Accordo del 29.04.2010 fra Governo e Regioni, non è uno stabilimento ma solo un "bene strumentale in capo (...) all' impresa che svolge servizio di ristoro".
Il SUAP territorialmente competente è quello della sede legale dell'impresa o altro, a discrezione dell'imprenditore, non essendo dovuta alcuna SCIA per l'installazione degli apparecchi.
Nello specifico il titolare è tenuto al solo invio della comunicazione all'ASL per il tramite del SUAP dell'elenco degli apparecchi per la vendita di prodotti alimentari installati al momento dell'apertura (in allegato alla SCIA), elenco che sarà poi semestralmente aggiornato con la comunicazione delle installazioni / disinstallazioni intervenute nei 6 mesi.
La competenza territoriale dell'ASL coincide con quella del SUAP. Nel modulo il soggetto può indicare anche la sede del magazzino.
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio:
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio:
Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.93.1R.
È necessaria una comunicazione semestrale alla ASL tramite il SUAP competente per territorio, cioè ancora quello della sede legale dell'impresa o altro, a discrezione dell'imprenditore.
Il relativo modulo è reperibile nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) fra gli allegati disponibili in "avvio" e "variazione" del codice attività 47.93.1R, ed anche, trattandosi di una comunicazione con cadenza semestrale, in "adempimenti tecnici" dello stesso codice (sempre sotto il "tab" del codice attività). Per questo adempimento non è richiesto il pagamento dei diritti SUAP.
Sarà archiviata come non dovuta, e non trasmessa alla ASL, ogni comunicazione semestrale presentata da imprese che non hanno sede legale e che non hanno avviato la loro attività a Prato.
Presentare la SCIA così come predisposta nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività.
Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
A favore del Comune di Prato:
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore della Azienda USL Toscana Centro:
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva).
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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