A coloro che vogliono vendere prodotti non alimentari a favore di dipendenti da enti/imprese, o nelle scuole e negli ospedali.
Si tratta della vendita di prodotti non alimentari a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici e privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché della vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
L’attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
L’attività è individuata al punto 38 della Tabella ‘A’ allegata al Decreto Legislativo 222/2016 (Madia 2).
Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.
È sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.61R.
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.61R.
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUEAP.
È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.61R.
Presentare la SCIA così come predisposta nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA consente l'esercizio dell'attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
A favore del Comune di Prato:
vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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