Vendita in spacci interni nel settore alimentare

Servizio attivo

Cosa fare per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento dell'attività. Informazioni anche in caso di subingresso o cessazione.

A coloro che vogliono vendere prodotti alimentari a favore di dipendenti da enti/imprese, o nelle scuole e negli ospedali.

Si tratta di una delle forme speciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari:

  • a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati;
  • nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

L'attività è censita ai punti 38, 39 e 40 della Tabella "A" allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).

L'attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Apertura, trasferimento di sede o ampliamento dell'attività

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività di vendita in spacci interni nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), utilizzando il codice attività 47.10.6R, opzione "Avvio";
  • la notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE).

Subingresso

Per il subingresso in un'attività di vendita in spacci interni nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio al SUEAP, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

  • la comunicazione di subingresso, utilizzando il codice attività 47.10.6R, opzione "Subingresso";
  • la notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE).

Cessazione

Per la cessazione di un'attività di vendita in spacci interni nel settore alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.

È sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.6R.

Apertura / trasferimento di sede / ampliamento dell'attività

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Notifica ai fini della registrazione (Reg. 852/2004/CE)

Nota anche come notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL

Subingresso

Comunicazione di subingresso

La presentazione della SCIA consente l'esercizio dell'attività.

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Azienda USL Toscana Centro

Vedi Tariffa Z34 relativa alla Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Unità organizzativa responsabile

  • D.Lgs. 114/1998, art. 16
  • D.Lgs. 59/2010, art. 66
  • Regolamento n. 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari
  • L.R. 62/2018, art. 11 e 73 (Codice Regionale del Commercio)
  • DPGR 23/R/2020, Regolamento attuativo della L.R. 62/2018

Sono quelli di cui all'art. 11 L.R. 62/2018.

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;

g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f),  permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Dipendente

Lilli Michela

Dirigente

Fedi Simona

Telefono: 0574 1836849

Ultimo aggiornamento: 07/11/2024

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