Ai commercianti che intendono affidare la gestione di uno o più reparti delle loro attività a terzi soggetti.
Il titolare dell’attività commerciale al dettaglio, nel settore alimentare e non alimentare, può affidare la gestione di uno o più reparti, anche per la somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 della L.R. Toscana 62/2018 e, ove richiesti, dei requisiti professionali di cui all'articolo 12 della medesima Legge Regionale, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione al SUAP, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.
Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato, non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato e rispettare lo stesso orario di attività dell’esercizio principale.
Presentare una comunicazione al SUEAP entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto di affido, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività specifico per la tipologia di attività commerciale o di somministrazione alimenti e bevande e selezionando poi l’opzione “Affidamento di reparto”.
La comunicazione deve essere presentata dal titolare dell’attività commerciale, congiuntamente al gestore del reparto, con firma digitale di entrambi i soggetti.
Nella comunicazione al SUEAP devono essere indicati gli estremi del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata; rimane facoltà della parte allegare eventualmente copia del contratto.
Se l'affidamento di reparto riguarda un'attività di vendita di prodotti alimentari o una somministrazione di alimenti e bevande la compilazione dell'indispensabile Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) sarà a cura del soggetto gestore, il quale dovrà poi firmare il quadro relativo.
Si consente a terzi di gestire reparti di attività commerciali.
La comunicazione di affido di reparto ha valore immediato, ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti, ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva) relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare.
Ultimo aggiornamento: 21/08/2024
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.