Il decreto si applica a chi produce in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Ai fini del decreto, per produzione di prodotti cosmetici si intende l'effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura.
Al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza e sorveglianza previste dal Regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici, il Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 descrive le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi incluse le attività connesse ai controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione e gli adempimenti e comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare.
Il decreto contiene le disposizioni relative alle modalità di riportare le informazioni di cui all’articolo 19 del regolamento cosmetici per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, oltre che le indicazioni della lingua in cui devono essere scritte alcune specifiche informazioni per i prodotti venduti sul mercato italiano.
Come previsto dal decreto ministeriale, pubblicati inoltre:
Occorre una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 L. 241/1990, da presentare alla ASL competente per territorio, per il tramite del SUAP del Comune competente per territorio, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 20.40R e l'endoprocedimento ASL 33 - IG SAN STABILIMENTO COSMETICI.
Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza e sorveglianza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di produzione di cosmetici, per ciascun sito di produzione coinvolto occorre inviare, mediante PEC, una comunicazione al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e alla Regione ove si trova il sito di produzione, utilizzando l'apposito modulo, contenente le seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale, codice fiscale / partita IVA, indirizzo completo del sito di produzione, recapiti completi di numero di telefono, eventuale fax, indirizzo PEC
b) elenco delle categorie di prodotti cosmetici oggetto della produzione, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009
c) indicazione delle attività svolte nel sito di produzione, ai sensi dell'art. 8 del decreto.
Attenzione: per queste attività non sono competenti nè la ASL nè il SUEAP, ma direttamente il Ministero della Salute e la Regione Toscana.
Per l'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale nel nostro territorio è necessario essere in possesso di requisiti specifici, come indicato dalla regolamentazione del Comune di Prato, che vanno ad integrare la normativa statale e regionale in materia di attività imprenditoriali.
Fino ad ora, per dichiarare il possesso di tali requisiti, erano presenti sul sito istituzionale SUEAP dei modelli integrativi da compilare e allegare nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) delle pratiche. Adesso, la nuova versione di STAR, prevede che il compilatore della pratica dichiari espressamente, nel quadro “Dati attività”, sotto la propria responsabilità: “relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità”. Compilando quel quadro, l'interessato rilascia, a tutti gli effetti di legge, le dichiarazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti.
Per facilitare, in chi compila la pratica STAR, la comprensione e la consapevolezza di ciò che esattamente andrà a dichiarare per l'esercizio della propria specifica attività, il Comune di Prato rende disponibili delle liste di controllo (check-list) sostitutive. Una prima check-list è stata introdotta dal 7 giugno 2021 per sostituire l'autocertificazione con le dichiarazioni indispensabili per l'esercizio delle attività nel centro storico.
In seguito ulteriori check-list saranno pubblicate in sostituzione dei moduli "com-1", "com-2" e "punteggi per somministrazione alimenti e bevande".
Anche se tutte le check-list non sono moduli obbligatori da allegare in STAR, se ne raccomanda comunque la compilazione e la conservazione nei locali di esercizio dell'attività per agevolare l'esecuzione dei controlli da parte degli organi accertatori.
Inviando la SCIA l'attività può essere avviata.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 28/11/2025
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