A coloro che vogliono aprire un'attività artigianale di produzione di pane e prodotti da forno.
L’attività di panificazione, come definita dalla Legge Regionale Toscana 18/2011, consiste nell’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.
Sono comunque consentite:
Per ciascuna unità locale deve essere nominato un responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:
Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni.
Se l'AUA deve essere richiesta in sede di avvio dell'attività di panificazione, occorrono, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:
Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.
Se invece l'AUA deve essere richiesta successivamente all'avvio, durante l'esercizio dell'attività di panificazione (aumenta il consumo giornaliero di farina o di acqua), occorre presentare l'istanza in bollo per l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), endoprocedimento AMB 10.1, selezionando ADEMPIMENTI TECNICI nel codice attività 10.71R all'interno di STAR.
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 10.71R, di quanto segue:
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:
Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di cessazione allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R.
Per l'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale nel nostro territorio è necessario essere in possesso di requisiti specifici, come indicato dalla regolamentazione del Comune di Prato, che vanno ad integrare la normativa statale e regionale in materia di attività imprenditoriali.
Fino ad ora, per dichiarare il possesso di tali requisiti, erano presenti sul sito istituzionale SUEAP dei modelli integrativi da compilare e allegare nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) delle pratiche. Adesso, la nuova versione di STAR, prevede che il compilatore della pratica dichiari espressamente, nel quadro “Dati attività”, sotto la propria responsabilità: “relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità”. Compilando quel quadro, l'interessato rilascia, a tutti gli effetti di legge, le dichiarazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti.
Per facilitare, in chi compila la pratica STAR, la comprensione e la consapevolezza di ciò che esattamente andrà a dichiarare per l'esercizio della propria specifica attività, il Comune di Prato rende disponibili delle liste di controllo (check-list) sostitutive. Una prima check-list è stata introdotta dal 7 giugno 2021 per sostituire l'autocertificazione con le dichiarazioni indispensabili per l'esercizio delle attività nel centro storico.
In seguito ulteriori check-list saranno pubblicate in sostituzione dei moduli "com-1", "com-2" e "punteggi per somministrazione alimenti e bevande".
Anche se tutte le check-list non sono moduli obbligatori da allegare in STAR, se ne raccomanda comunque la compilazione e la conservazione nei locali di esercizio dell'attività per agevolare l'esecuzione dei controlli da parte degli organi accertatori.
La presentazione della notifica sanitaria consente di avviare l'attività.
La Notifica sanitaria ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti si segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Tariffa Z34, come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva.
I panificatori in attività al 13.05.2011 (data della pubblicazione della Legge Regione Toscana 18/2011) che hanno comunicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva al SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (cioè entro il 12.08.2011) dovevano svolgere un minimo di 20 (venti) ore di aggiornamento professionale entro il 12.08.2016.
I panificatori in attività al 13.05.2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile al SUEAP entro il 12.08.2011 e che rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art. 6 comma 4 L.R. 18/2011, vale a dire negli ultimi cinque anni antecedenti attività di panificazione, da minimo tredici mesi a tre anni anche non consecutivi nei tre anni), dovevano svolgere un corso di formazione abbreviato della durata di 86 (ottantasei) ore entro il 20.11.2014 (con i contenuti definiti dall’allegato B delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”). Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di 20 (venti) ore.
I panificatori in attività al 13.05.2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUEAP entro il 12.08.2011 e che NON rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto, dovevano svolgere un corso di formazione della durata di 300 (trecento) ore entro il 20.11.2014 (con i contenuti definiti dall’allegato A delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”). Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.
Per i panificatori che hanno iniziato l’attività dopo il 13.05.2011 i tempi della formazione decorrono dal 20.11.2013 (data della pubblicazione dei percorsi) e dovevano svolgere la formazione entro il 20.05.2014. Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.
Non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione, ma restano comunque obbligati all'aggiornamento professionale della durata minima di 20 (venti) ore nel quinquennio, i responsabili dell'attività produttiva che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Con sentenza n. 108/2012 la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli della Legge Regione Toscana 81/2011 sui requisiti professionali e l'obbligo di aggiornamento quinquennale, riconoscendo la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale, al fine di:
Le violazioni degli obblighi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale sono sanzionate con somme variabili da € 1.000 a € 10.000.
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed essere conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici, gli arredi e le attrezzature.
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024
Notifica a cura del datore di lavoro ai sensi art. 67 Decreto Legislativo 81/2008
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