Panificazione e prodotti da forno

Servizio attivo

Come fare per aprire un'attività di panificazione e prodotti da forno

A coloro che vogliono aprire un'attività artigianale di produzione di pane e prodotti da forno.

L’attività di panificazione, come definita dalla Legge Regionale Toscana 18/2011, consiste nell’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.

Sono comunque consentite:

  • l'attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
  • l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

​​Per ciascuna unità locale deve essere nominato un responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Apertura, trasferimento di sede e trasformazione

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività di panificazione;
  • la notifica ai fini della registrazione Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.

Esercizio di attività di panificazione con prevenzione incendi in caso di

  • impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kw
  • utilizzo di impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per attività di panificazione
  • la notifica ai fini della registrazione Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi D.G.R.T. 1227/2015

  • obbligatoria se il consumo di farina è superiore a 1500 kg/giorno o il consumo idrico è superiore a 5 mc/giorno nel periodo di massima attività
  • attivabile comunque, su scelta dell'utente ed in alternativa all'autorizzazione generale, se il consumo di farina è compreso tra 300 e 1500 kg/giorno o il consumo idrico è inferiore a 5 mc/giorno nel periodo di massima attività

Si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990), prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia appunto condizionata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati e non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni.

Se l'AUA deve essere richiesta in sede di avvio dell'attività di panificazione, occorrono, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:   

Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.  

Se invece l'AUA deve essere richiesta successivamente all'avvio, durante l'esercizio dell'attività di panificazione (aumenta il consumo giornaliero di farina o di acqua), occorre presentare l'istanza in bollo per l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), endoprocedimento AMB 10.1, selezionando ADEMPIMENTI TECNICI nel codice attività 10.71R all'interno di STAR.

Subingresso in attività di panificazione

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 10.71R, di quanto segue:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL.

Subingresso in attività di panificazione, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla ASL
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco

Cessazione di attività di panificazione

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio della comunicazione di cessazione allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 10.71R.

Per l'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale nel nostro territorio è necessario essere in possesso di requisiti specifici, come indicato dalla regolamentazione del Comune di Prato, che vanno ad integrare la normativa statale e regionale in materia di attività imprenditoriali.

Fino ad ora, per dichiarare il possesso di tali requisiti, erano presenti sul sito istituzionale SUEAP dei modelli integrativi da compilare e allegare nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) delle pratiche. Adesso, la nuova versione di STAR, prevede che il compilatore della pratica dichiari espressamente, nel quadro “Dati attività”, sotto la propria responsabilità: “relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità”. Compilando quel quadro, l'interessato rilascia, a tutti gli effetti di legge, le dichiarazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti.

Per facilitare, in chi compila la pratica STAR, la comprensione e la consapevolezza di ciò che esattamente andrà a dichiarare per l'esercizio della propria specifica attività, il Comune di Prato rende disponibili delle liste di controllo (check-list) sostitutive. Una prima check-list è stata introdotta dal 7 giugno 2021 per sostituire l'autocertificazione con le dichiarazioni indispensabili per l'esercizio delle attività nel centro storico.
In seguito ulteriori check-list saranno pubblicate in sostituzione dei moduli "com-1", "com-2" e "punteggi per somministrazione alimenti e bevande".

Anche se tutte le check-list non sono moduli obbligatori da allegare in STAR, se ne raccomanda comunque la compilazione e la conservazione nei locali di esercizio dell'attività per agevolare l'esecuzione dei controlli da parte degli organi accertatori.

La presentazione della notifica sanitaria consente di avviare l'attività.

La Notifica sanitaria ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti si segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Azienda USL Toscana centro  

Tariffa Z34, come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva.

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Unità organizzativa responsabile

  • art. 4 D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006 n. 248
  • Legge Regione Toscana 18/2011 “Norme in materia di panificazione
  • decreto 13.11.2013 n. 4760 del Dirigente del Settore Formazione della Regione Toscana, di approvazione delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”
  • tutte le norme di dettaglio dei procedimenti ambientali connessi

Requisiti soggettivi professionali

I panificatori in attività al 13.05.2011 (data della pubblicazione della Legge Regione Toscana 18/2011) che hanno comunicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva al SUAP entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge (cioè entro il 12.08.2011) dovevano svolgere un minimo di 20 (venti) ore di aggiornamento professionale entro il 12.08.2016.

I panificatori in attività al 13.05.2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile al SUEAP entro il 12.08.2011 e che rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art. 6 comma 4 L.R. 18/2011, vale a dire negli ultimi cinque anni antecedenti attività di panificazione, da minimo tredici mesi a tre anni anche non consecutivi nei tre anni), dovevano svolgere un corso di formazione abbreviato della durata di 86 (ottantasei) ore entro il 20.11.2014 (con i contenuti definiti dall’allegato B delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”). Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di 20 (venti) ore.

I panificatori in attività al 13.05.2011, che hanno comunicato il nominativo del responsabile ai SUEAP entro il 12.08.2011 e che NON rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto, dovevano svolgere un corso di formazione della durata di 300 (trecento) ore entro il 20.11.2014 (con i contenuti definiti dall’allegato A delle “Schede descrittive dei percorsi relativi all’attività di panificazione”). Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.

Per i panificatori che hanno iniziato l’attività dopo il 13.05.2011 i tempi della formazione decorrono dal 20.11.2013 (data della pubblicazione dei percorsi) e dovevano svolgere la formazione entro il 20.05.2014. Da tale data, con cadenza quinquennale, sono obbligatorie attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.

Non sono tenuti alla frequenza del corso di formazione, ma restano comunque obbligati all'aggiornamento professionale della durata minima di 20 (venti) ore nel quinquennio, i responsabili dell'attività produttiva che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • diploma di istruzione secondaria superiore tecnico professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
  • diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
  • attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
  • aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, relativa all'attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il centro per l'impiego o la CCIAA competenti per territorio;
  • qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.

Con sentenza n. 108/2012 la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli della Legge Regione Toscana 81/2011 sui requisiti professionali e l'obbligo di aggiornamento quinquennale, riconoscendo la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale, al fine di:

  • assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore;
  • garantire la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro.

Le violazioni degli obblighi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale sono sanzionate con somme variabili da € 1.000 a € 10.000.

Requisiti oggettivi morali

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la SCIA, ma anche per i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi

I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ed essere conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di impatto ambientale ed acustico, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici, gli arredi e le attrezzature.

Dipendente

Lilli Michela

Dirigente

Fedi Simona

Telefono: 0574 1836849

Ultimo aggiornamento: 12/11/2024

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