Agli operatori economici che si occupano dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti durante i processi di produzione e confezionamento.
Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.
Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.
In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:
Al fine di garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione Europea (UE) vige una serie di requisiti legali e forme di controllo.
Con il Decreto Ministro sanità 21 marzo 1973 sono stati disciplinati i seguenti materiali:
Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione Europea. Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare.
Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici:
Per quanto riguarda i controlli, il D.Lgs. 29/2017 stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai seguenti regolamenti comunitari :
Sono state introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari, che vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).
In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all'esiguità del pericolo) l'organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.
L'articolo 6 del D. Lgs. introduce l'obbligo per gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente (ASL) - per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) - gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006.
A tale obbligo, valido anche per operatori già registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/04 e 853/04, si doveva provvedere entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto (2 aprile 2017), ossia entro il 31 luglio 2017, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività specifico e selezionando l'opzione "adempimenti tecnici" e l'endoprocedimento ASL 86.
Presentare la comunicazione ai fini sanitari selezionando l'opzione "adempimenti tecnici" e l'endoprocedimento ASL 86, così come predisposto dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della notifica sanitaria consente l'esercizio dell'attività .
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva).
Ultimo aggiornamento: 16/10/2024
Principi generali della normativa nazionale e comunitaria sui MOCA
Dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità
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