Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)

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Come presentare la pratica per comunicare all'autorità sanitaria gli operatori economici di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti

Agli operatori economici che si occupano dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti durante i processi di produzione e confezionamento.

Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei.

Per quanto riguarda la disciplina comunitaria il Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.
In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
  • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Al fine di garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione Europea (UE) vige una serie di requisiti legali e forme di controllo.

Con il Decreto Ministro sanità 21 marzo 1973 sono stati disciplinati i seguenti materiali:

  • materie plastiche
  • gomma
  • cellulosa rigenerata
  • carta e cartone
  • vetro
  • acciaio inossidabile.

Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione Europea. Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare.

Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici:

  • banda stagnata
  • banda cromata verniciata
  • ceramica
  • alluminio.

Per quanto riguarda i controlli, il D.Lgs. 29/2017 stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dai seguenti regolamenti comunitari : 

  • Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
  • Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
  • Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Sono state introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari, che vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all'esiguità del pericolo) l'organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.

L'articolo 6 del D. Lgs. introduce l'obbligo per gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente (ASL) - per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) - gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006.

A tale obbligo, valido anche per operatori già registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/04 e 853/04, si doveva provvedere entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto (2 aprile 2017), ossia entro il 31 luglio 2017, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività specifico e selezionando l'opzione "adempimenti tecnici" e l'endoprocedimento ASL 86.

Presentare la comunicazione ai fini sanitari selezionando l'opzione "adempimenti tecnici" e l'endoprocedimento ASL 86, così come predisposto dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

La presentazione della notifica sanitaria consente l'esercizio dell'attività .

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

A favore del Comune di Prato (solo nel caso di modifiche, variazioni, subentro o cessazione):

Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Azienda USL n. 4 di Prato:

Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva).

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Accesso dei cittadini (non tecnici)
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Unità organizzativa responsabile

Ultimo aggiornamento: 16/10/2024

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