A coloro che vogliono aprire una impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza medianti la distruzione o inattivazione di organismi patogeni.
Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Tutte queste attività trovano corrispondenza al punto 103 dell'Allegato "A" al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).
La Circolare del Ministero dell'Industria 8 gennaio 2001 precisa che non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione le seguenti:
Per l'avvio dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere iniziata immediatamente.
Occorre quindi una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da trasmettere, in modalità telematica, a scelta dell'interessato:
Trasmettere la SCIA direttamente alla Camera di Commercio
Trasmettere la SCIA alla Camera di Commercio per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune di Prato
I requisiti richiesti dalla normativa sono relativi al possesso dei requisiti morali, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.
L'istruttoria della pratica relativamente alla verifica del possesso dei requisiti è di competenza della Camera di Commercio.
I requisiti di onorabilità sono quelli indicati all'art. 2 della legge 82/94 che devono essere posseduti:
I requisiti di onorabilità prevedono che:
L'art. 2 del regolamento attuativo della legge 82/94 del 07. 07. 1997 n. 274 ha altresì definito i requisiti di capacità economico-finanziaria:
necessaria la nomina da parte dell'impresa di un responsabile tecnico in possesso di requisiti tecnico-professionali. Tali requisiti devono essere posseduti da persona, preposta a tale scopo, che non sia un consulente o un professionista esterno (le imprese di pulizia non artigiane possono nominare come responsabile tecnico anche un dipendente o l'associato dell'associazione in partecipazione in possesso dei requisiti sotto indicati).
I requisiti tecnico-professionali richiesti dal decreto ministeriale sono i seguenti:
Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa), maturato all'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Per maggiori informazioni visita il sito del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Coloro che presentano la SCIA sono abilitati all’esercizio dell’attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Diritti di segreteria e marca da bollo, come da modulistica nel sito di SoRi.
Se è prevista un'insegna esterna soggetta a SCIA, nel caso di stazioni di disinfestazione o stazioni di disinfezione (che costituiscono industrie insalubri) e qualora comunque per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
In tali casi occorre trasmettere, separatamente compilate ma in unico invio, allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Se è prevista un'insegna esterna soggetta a domanda di autorizzazione, nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione con emissioni in atmosfera e qualora comunque l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata (art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990): l'attività non può essere avviata subito, bensì subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni o degli atti di assenso.
In tali casi occorre trasmettere, separatamente compilate ma in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):
Per partecipare all'affidamento dei servizi secondo le norme comunitarie le imprese devono richiedere inoltre l'iscrizione in una delle fasce di classificazione.
La fascia di classificazione sarà quella immediatamente superiore al volume d'affari medio (fatturato medio al netto IVA), come di seguito riportato:
Tale classificazione dovrà essere calcolata in base alla media del volume di affari, al netto dell'IVA, degli ultimi tre anni (e comunque non inferiore agli ultimi due anni).
Oltre alla classificazione relativa al volume di affari, l'impresa dovrà dichiarare di aver effettuato anche uno dei seguenti servizi nell'arco del periodo di riferimento (nei tre anni precedenti):
L'impresa deve inoltre dichiarare di avere sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al 40% dei costi totali o del 60% se svolge soltanto attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che non si trovi nelle condizioni prescritte a questo punto può, in alternativa dichiarare che opera nel rispetto delle norme relative alla previdenza e all'assicurazione sociale per i dipendenti, il titolare e i soci.
Per richiedere l'iscrizione nelle fasce di classificazione occorre compilare l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegate le dichiarazioni rese dai committenti sui lavori ricevuti. Ciascun committente dovrà compilare il modello "Dichiarazione resa dal committente" su propria carta intestata.
Le variazioni relative all'appartenenza alla fascia di classificazione devono essere comunicate entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate.
Le variazioni che comportano una variazione negativa (declassamento) della fascia di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal momento in cui si sono verificate.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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