A chiunque voglia intraprendere un'attività di intermediazione conto terzi, riconducibile alla fattispecie contrattuale del mandato senza rappresentanza.
L'agenzia di affari (prevista dall'art. 115 del TULPS) è un'impresa organizzata che svolge un'attività di intermediazione tra due soggetti per la vendita o la prestazione di servizi conto terzi, rivolgendo la propria opera a chiunque ne faccia richiesta dietro il pagamento di un compenso sotto forma di una percentuale sulle operazioni compiute.
Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono:
La competenza per le attività di agenzia d'affari è del Comune, ad eccezione di quelle di competenza della Questura o di altri soggetti, disciplinate da leggi speciali (art. 2 del Regolamento comunale sulle agenzie d'affari, approvato con D.C.C. 122/2003 e modificato con D.C.C.10/2011).
L'esercizio dell’attività può essere svolto avvalendosi di un rappresentante abilitato a gestire l'attività per conto del titolare ed è subordinato al possesso di:
Per l'avvio, il trasferimento di sede e la cessazione di un'attività di agenzia d'affari, è necessario inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) esclusivamente attraverso procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (attività 96.05R - Agenzie di affari).
Eventuali integrazioni e comunicazioni devono, invece, essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune di Prato, con le modalità descritte alla pagina Disciplina per l'invio telematico delle istanze/comunicazioni allo Sportello per l'edilizia e le attività produttive.
Successivamente all'invio della SCIA sarà necessario recarsi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUEAP) per la consegna a mano di:
Da consegnare a mano dopo l'invio della SCIA:
Tabella delle operazioni con tariffario;
Giornale degli affari.
La presentazione della SCIA costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Il pagamento dei diritti di segreteria SUEAP non è previsto in caso di comunicazione di cessazione attività.
Marca da bollo pari all'importo vigente da apporre sul tariffario.
Polizia amministrativa: Telefono 0574 1836855
Ultimo aggiornamento: 12/09/2024
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