Convivenza di fatto

Servizio attivo

Come costituire o cancellare una convivenza di fatto: a chi rivolgersi e quali sono i documenti necessari.

A tutte le coppie conviventi legate da un legame affettivo (sia per le relazioni eterosessuali che omosessuali), incluse nel medesimo nucleo familiare.

È necessario che le coppie non siano unite da un vincolo matrimoniale, da un’unione civile o da altra convivenza di fatto e che entrambe le parti siano maggiorenni e non interdette giudizialmente

Due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Prato, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia, possono costituire una convivenza di fatto.

Nel caso in cui gli interessati non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare una variazione anagrafica.

I passi da fare

1
Preparare documenti
2
Iscriversi nel medesimo stato di famiglia
3
Consegnare la domanda
4
Eventuale stipula del contratto

A chi è rivolto

  • A tutte le coppie conviventi legate da un legame affettivo

Documenti da allegare

  • Copia del documento di identità
  • Per costituirla: Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto
  • Per cancellarla: Dichiarazione di scioglimento Convivenza di fatto

Tempi di attesa

  • Registrazione entro 30 giorni dalla ricezione

Per costituirla:

È possibile procedere nei seguenti due modi

1) Se gli interessati non sono già inseriti nel medesimo stato di famiglia anagrafico
Devono effettuare una variazione di residenza, un’immigrazione da altro Comune o un cambio di indirizzo all’interno di Prato.

Contestualmente allo svolgimento della pratica anagrafica può essere avanzata la richiesta di costituzione della convivenza di fatto.


2) Se sono già inseriti nel medesimo stato di famiglia anagrafico
Devono sottoscrivere il modulo di costituzione della convivenza e presentarlo tramite PEC, email o per posta.
 

Per cancellarla:

Può essere cancellata su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia o di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto deve essere inviata con le stesse modalità indicate per la sua costituzione, utilizzando però il modulo di cancellazione (vedi Cosa serve).

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

PEC

Si ricorda che la Pec riceve solo da posta elettronica certificata

Allegare la copia dei documenti di identità e la copia della dichiarazione recante le firme autografe dei dichiaranti, oppure sottoscrivere la dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti

Email

Si ricorda che questa email riceve solo da email ordinarie

Allegare la copia dei documenti di identità e la copia della dichiarazione recante le firme autografe dei dichiaranti.

Mail per pratiche specifiche
Per posta

Raccomandata da inviare a:

Indirizzo
Piazza Cardinale Niccolò 13 - Prato

Per costituirla:

Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto

Copia del documento di identità o firma digitale

Nel caso il richiedente sia cittadino non italiano comunitario o straniero

Apposita certificazione (del consolato competente oppure acquisita direttamente nel paese di origine) che attesti lo stato libero.

Per cancellarla:

Dichiarazione di scioglimento Convivenza di fatto

L’articolo 1 della legge 76/2016 disciplina i seguenti diritti per i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al “coniuge” nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
  • ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • diritti inerenti alla casa di abitazione;
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • diritti del convivente nell’attività di impresa;
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per “il risarcimento del danno al coniuge superstite”.

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto

La registrazione della convivenza di fatto e/o del contratto di convivenza avviene entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

Accordo delle parti
In questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede, se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni, lo scioglimento della stessa.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio.

Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio.

Recesso unilaterale
Il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione

Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
In questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza.

Morte di uno dei contraenti
Il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.
 

Non è possibile stipulare il contratto o è ritenuto nullo nei seguenti casi:

  • in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge, fino alla sentenza di proscioglimento.

Disciplina dei rapporti patrimoniali

Una volta costituita la convivenza di fatto, i conviventi hanno facoltà anche di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi, entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC, in formato pdf p7m, con firma digitale al seguente indirizzo: anagrafestatocivile.prato@postacert.toscana.it.
 

Contenuti del contratto

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Per richiedere informazioni all'Ufficio Anagrafe: fai una segnalazione

Piazza Cardinale Niccolò 13 - Prato
Contatti
0574 1835159 (da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00; lunedì e giovedì anche ore 14.00 - 17.00)
Apertura al pubblico (solo su appuntamento)
Da lunedì a sabato ore 9.00 - 13.00
Lunedì e giovedì anche ore 14.00 - 17.00
Consegna CIE in giacenza
In orario di apertura.
Rinnovo dichiarazione dimora abituale per cittadini stranieri
In orario di apertura.
Mail per pratiche specifiche

Unità organizzativa responsabile

  • Legge n. 76/2016
  • Articolo 88 del codice civile

Posizione organizzativa

Zuffanelli Federico

Telefono: 0574 1835148

Dirigente

Poli Luca

Telefono: 0574 1835138

Ultimo aggiornamento: 25/07/2024

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