A tutte le coppie conviventi legate da un legame affettivo (sia per le relazioni eterosessuali che omosessuali), incluse nel medesimo nucleo familiare.
È necessario che le coppie non siano unite da un vincolo matrimoniale, da un’unione civile o da altra convivenza di fatto e che entrambe le parti siano maggiorenni e non interdette giudizialmente
Due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Prato, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia, possono costituire una convivenza di fatto.
Nel caso in cui gli interessati non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare una variazione anagrafica.
A chi è rivolto
Documenti da allegare
Tempi di attesa
È possibile procedere nei seguenti due modi
1) Se gli interessati non sono già inseriti nel medesimo stato di famiglia anagrafico
Devono effettuare una variazione di residenza, un’immigrazione da altro Comune o un cambio di indirizzo all’interno di Prato.
Contestualmente allo svolgimento della pratica anagrafica può essere avanzata la richiesta di costituzione della convivenza di fatto.
2) Se sono già inseriti nel medesimo stato di famiglia anagrafico
Devono sottoscrivere il modulo di costituzione della convivenza e presentarlo tramite PEC, email o per posta.
Può essere cancellata su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia o di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto deve essere inviata con le stesse modalità indicate per la sua costituzione, utilizzando però il modulo di cancellazione (vedi Cosa serve).
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Si ricorda che la Pec riceve solo da posta elettronica certificata
Allegare la copia dei documenti di identità e la copia della dichiarazione recante le firme autografe dei dichiaranti, oppure sottoscrivere la dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti
Si ricorda che questa email riceve solo da email ordinarie
Allegare la copia dei documenti di identità e la copia della dichiarazione recante le firme autografe dei dichiaranti.
Raccomandata da inviare a:
Per costituirla:
Copia del documento di identità o firma digitale
Nel caso il richiedente sia cittadino non italiano comunitario o straniero
Apposita certificazione (del consolato competente oppure acquisita direttamente nel paese di origine) che attesti lo stato libero.
Per cancellarla:
L’articolo 1 della legge 76/2016 disciplina i seguenti diritti per i conviventi di fatto:
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto
La registrazione della convivenza di fatto e/o del contratto di convivenza avviene entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune.
Accordo delle parti
In questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede, se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni, lo scioglimento della stessa.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio.
Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio.
Recesso unilaterale
Il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione
Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
In questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza.
Morte di uno dei contraenti
Il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge, fino alla sentenza di proscioglimento.
Una volta costituita la convivenza di fatto, i conviventi hanno facoltà anche di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi, entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC, in formato pdf p7m, con firma digitale al seguente indirizzo: anagrafestatocivile.prato@postacert.toscana.it.
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Per richiedere informazioni all'Ufficio Anagrafe: fai una segnalazione
Ultimo aggiornamento: 25/07/2024
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