PEEP - Programmi di edilizia economica e popolare

Cosa sono i PEEP (piani per l’edilizia economica e popolare)

Le aree PEEP sono riservate alla costruzione di case popolari. La proprietà degli alloggi realizzati su aree PEEP in taluni casi è esercitata in regime di diritto superficiario ed in altri casi in proprietà piena.
 

Limiti di uso e godimento degli alloggi

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) sono interessati da alcune clausole limitative al loro utilizzo.

I limiti riguardano la locazione e alienazione degli alloggi per quanto riguarda:

  • requisiti necessari per potere acquisire un alloggio;
  • iniziale non locabilità o inalienabilità;
  • successiva possibilità di locare o alienare, ma a canone e prezzo limitati.

Le abitazioni realizzate in ambito PEEP hanno dei limiti di commerciabilità e di uso per i 15 anni di validità del vincolo sul canone di locazione e sul prezzo di vendita.

In particolare, gli alloggi possono essere alienati o locati quando siano decorsi 5 anni dalla data dell'atto notarile di assegnazione definitiva salva autorizzazione del Comune da concedersi quando ricorrano giusti e documentati motivi, ad esempio:

  • decesso dei titolati;
  • trasferimento in altra Provincia per cause di lavoro;
  • gravi motivi economici;
  • motivi di salute documentabili;
  • incremento o diminuzione del nucleo familiare che renda inadeguato l’alloggio (in base ai criteri indicati nell'allegato A della Legge regionale 96/96);
  • ritiro in casa di riposo.

L'alienazione o la locazione nei primi 15 anni dalla data dell’atto notarile di assegnazione definitiva può avvenire esclusivamente a favore di soggetti che hanno, al momento della stipula dell'atto, i requisiti per l’accesso all’edilizia PEEP e al prezzo o al canone non superiore a quello determinato secondo determinati criteri.
In caso di edilizia agevolata è altresì indispensabile il preventivo nulla-osta dell’ente erogatore il finanziamento agevolato.

Nel periodo di tempo in cui esiste il vincolo sul prezzo massimo di alienazione, è indispensabile presentare al Comune apposita perizia giurata attestante questo prezzo.

Cessione degli alloggi dopo il quinto anno

Nei primi 15 anni dall'assegnazione di alloggi PEEP, il prezzo massimo di cessione dell'alloggio per le successive alienazioni sarà determinato secondo le modalità di calcolo stabilite in convenzione.

Il proprietario alienante ha l'obbligo di inoltrare al Comune almeno 15 giorni prima della firma del contratto di vendita una idonea perizia giurata.
La perizia deve essere redatta da un tecnico abilitato e deve attestare il prezzo massimo di vendita (che comunque non potrà risultare inferiore al valore catastale).

L'acquirente, una volta depositata la perizia da parte dell'attuale proprietario, può richiedere una copia con visto di conformità al costo di € 76,50.

Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà

Per gli alloggi realizzati nei piani PEEP su area già concessa in diritto di superficie, i superficiari hanno la facoltà di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, stipulando una specifica convenzione.

Riferimenti normativi:

  • articolo 31 Legge 448 del 23.12.1998
  • articolo 8 commi 1°, 4° e 5° della Legge 10/1977.

A chi presentare le istanze

Le istanze per la trasformazione devono essere inoltrate direttamente al Comune di Prato, al dirigente del Servizio Urbanistica.

A chi rivolgersi

Referente: Salvatore Torre

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Ultimo aggiornamento: 19/09/2024

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