Ultimo aggiornamento: 12/06/2025
Con decreto n. 11 del 08.01.2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state emanate le disposizioni cui devono attenersi i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine (quali saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio e isoglucosio, anche in soluzione), per adempiere alle disposizioni di cui all'art. 28 della Legge 82/2006.
A decorrere dal 01/07/2015 il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine deve essere tenuto esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Per le modalità operative di tenuta del registro dematerializzato vedi l'Allegato 2 al D.M. n. 11 del 08.01.2015 dal sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
La modalità cartacea non è più ammessa, anzi è soggetta a sanzioni.
Nessun adempimento è dovuto presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune da parte dei produttori, degli importatori, de grossisti e degli utilizzatori delle sostanze zuccherine soggette a registro.
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