Conduzione di cani su aree pubbliche

Come portare in giro il proprio animale: percorsi dedicati, norme di comportamento

Due cani al guinzaglio al parco

Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate, ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l’infanzia, nonché al Parco delle Cascine di Tavola (come previsto dall'art. 23 del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali).

È bene quindi che le persone proprietarie di un cane, prima di portare l’animale all’interno di un giardino, si accertino che sui cartelli informativi posizionati all’ingresso del giardino sia permesso l’accesso.

Come riportato nell’articolo 24 del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, esistono delle aree dove i cani possono essere lasciati liberi di muoversi senza guinzaglio, dette aree di sgambatura. In queste aree resta l'obbligo di raccogliere gli escrementi con la paletta.

È possibile consultare l’elenco completo delle aree di sgambatura per cani.

Norme di comportamento per i padroni

  • Tenere l'animale al guinzaglio (di lunghezza non superiore a due metri).
  • Munire i cani di indole mordace di apposita museruola (di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e che impedisca al cane di mordere ma non di bere). Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l’obbligo della museruola.
  • Essere muniti degli strumenti idonei (paletta e/o sacchetto), utili a rimuovere le deiezioni solide degli animali per gettarle negli appositi cassonetti installati per la raccolta dell'immondizia. Tale obbligo non è previsto per persone non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

È possibile consultare ulteriori disposizioni da parte del Ministero della Salute

Aree e percorsi destinate ai cani

Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani, segnalati da apposita cartellonistica e dotati delle opportune attrezzature.
Negli spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Dal momento che l’ingresso ai cani è rigorosamente vietato nel Parco delle Cascine di Tavola (ai sensi del “Regolamento del Verde Pubblico e Privato” del 21.07.2005), è stato istituito, all'interno dello stesso, uno specifico percorso con accesso dal ricostruito Ponte Manetti. È presente un'apposita cartellonistica per indicare i percorsi consentiti (e non), che dà anche informazioni sul Parco.

Esercizi e uffici

L’articolo 25 del Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in città stabilisce che, i cani accompagnati dal proprietario o da un detentore, possano entrare in tutti gli esercizi pubblici e commerciali o nei locali e uffici aperti al pubblico, basta che siano tenuti al guinzaglio e con la museruola. Fanno eccezione i cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.

I proprietari o detentori devono comunque avere cura che i loro cani non sporchino e non creino disturbo o danno.

Il responsabile del negozio o dell'ufficio può impedire l'ingresso dei cani con una apposita richiesta al Comune.

Non è possibile vietare l'ingresso ai cani guida che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti, né a quelli appartenenti alle Forze dell’Ordine (cani antidroga, antiterrorismo, protezione civile etc.).

Sanzioni in caso di inosservanza delle regole

Cani non tenuti al guinzaglio (art. 23 del regolamento del diritto degli animali): da un minimo di 50 € a un massimo di 350 €.
Mancata asportazione delle deiezioni (art. 26 del regolamento del diritto degli animali): da un minimo di 50 € a un massimo di 350 €.

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Ultimo aggiornamento: 13/09/2024

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