Si intendono per giochi pubblici quelli definiti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il cui esercizio è riservato allo Stato, che ne effettua la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità

I giochi pubblici si classificano come:

  • fisici (off line), se distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela;
  • a distanza (online o gambling), se distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia.

Si definiscono giochi leciti quelli la cui offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti.

In questa pagina si offrono informazioni utili a coloro che sono interessati ad avviare / modificare un’attività di gioco pubblico lecito, per una prima conoscenza delle regole e dei procedimenti amministrativi necessari, partendo dai seguenti aspetti generali di cui sempre tenere conto:

  • prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA), inserito dal 2018 nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che evidenzia un intenso e persistente desiderio di giocare e l’impossibilità di resistervi, con sintomi di astinenza (irrequietezza, ansia, disforia, disturbi del sonno), necessità di impiegare somme di denaro sempre più ingenti e con maggiore frequenza per riprodurre il medesimo vissuto di euforia e gratificazione, insorgenza di distorsioni cognitive, perdita della capacità di gestire il denaro, problemi legali, perdita del lavoro e dei legami affettivi significativi;
  • promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio comunale di fenomeni di dipendenza, che rappresentano un problema crescente di salute pubblica e comportano costi sociali per la collettività sostenuti per cura e riabilitazione da DGA;
  • salvaguardia dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco; tutela del contesto urbano e della sicurezza urbana; contenimento dell'impatto del gioco pubblico sulla viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
  • contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica per l’imprenditoria del gioco pubblico lecito e di tutela della concorrenza, sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea, con il potere-dovere del Comune di attuare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco ai fini della tutela della salute.

Per le informazioni di dettaglio sulle singole tipologie di gioco lecito con vincita in denaro ammesse, si rimanda alla consultazione delle seguenti pagine:

Le regole in Toscana e a Prato

In Toscana è vigente la L.R. 57/2013, in ultimo modificata con L.R. 4/2018, che ha:

  • introdotto le definizioni di "disturbo da gioco di azzardo" e "nuova installazione";
  • integrato le disposizioni volte a identificare i luoghi sensibili, in prossimità dei quali non è ammessa l’apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché l’installazione di apparecchi per il gioco lecito;
  • previsto un obbligo formativo per i gestori di centri di scommessa e di spazi per il gioco e al relativo personale, con sanzioni per l’inosservanza dell'obbligo.

A Prato è vigente il Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito, approvato con D.C.C. 28/2017, modificato con D.C.C. 71/2021 e rettificato con D.C.C. 5/2022, che disciplina:

a) i procedimenti amministrativi per l’avvio, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali che offrono giochi pubblici, fisici e leciti con vincite in denaro e che rientrano nelle competenze del SUEAP, al fine di contrastare i fenomeni patologici, disincentivare l'accesso al gioco di pura alea, valorizzare l'aspetto ludico e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;

b) l'identificazione a livello locale di ulteriori luoghi sensibili, oltre quelli già individuati dalla Regione;

c) i requisiti strutturali dei locali;

d) la dotazione di parcheggi;

e) i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco;

f) la vigilanza e le sanzioni.

Il regolamento comunale NON disciplina:

  • gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “a” del T.U.L.P.S. (gru, pesche verticali o orizzontali ecc.), elettromeccanici e privi di monitor; interagiscono con il giocatore per consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificamente su alea programmata; sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro; distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (di valore non superiore a 20 volte il costo della partita: massimo 20 euro), con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;
  • gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c” del T.U.L.P.S. (generalmente noti come videogiochi); interagiscono con il giocatore per consentirgli di esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica, con assenza di qualsiasi componente aleatoria; non distribuiscono premi, la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
  • gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del T.U.L.P.S., differenti dagli apparecchi di cui alle lettere “a” e “c” (cosiddetti “Ticket Redemption”), che erogano tagliandi da cumulare per ottenere premi;
  • gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-ter” del TULPS, meccanici e elettromeccanici (biliardi, elettrogrammofoni, calcio balilla, flipper, freccette e dardi, congegni a vibrazione tipo “Kiddie rides”, giochi a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari); sono attivabili a moneta o gettone ovvero affittati a tempo;
  • le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), vendute direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, in quanto generi di monopolio di Stato, che ne ha competenza esclusiva e diretta;
  • i giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10 e Lotto, Million Day) e a totalizzatore (Superenalotto, SuperStar, SiVinceTutto Superenalotto, Eurojackpot, Win for Life) e i concorsi pronostici sportivi (Totocalcio, il9, Totogol), tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità a minor rischio di compulsività del gioco e che sono comunque generi di monopolio di Stato;
  • le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato “Bingo”, nei quali la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
  • le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI; proceduralmente si applica l'articolo 86 del T.U.L.P.S.
  • le attività di spettacolo viaggiante, esercitate su area pubblica e autorizzate a norma dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.;
  • le attività in cui è prevalente l’intrattenimento mediante forme di spettacolo che si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

Sono comunque esclusi dal regolamento comunale, in quanto vietati per legge:

  • i giochi proibiti di cui alla tabella della Questura;
  • la messa a disposizione del pubblico di apparecchiature che, tramite connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri.

Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Tipologie di gioco lecito

AWP (Amusement With Prices), detti anche New Slot: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “a”, del T.U.L.P.S.; dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di ADM e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni; disciplinati dal decreto direttoriale AAMS 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, e dall’articolo 1, comma 918, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; si attivano con l'introduzione di moneta e prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro;  la durata minima della partita non può essere inferiore a 4 secondi; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite sono computate da ciascun apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite;  l’utilizzo è vietato ai minori di 18 anni; non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;  proceduralmente si applica l’articolo 86 del T.U.L.P.S.

Possono essere installati in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. e precisamente in:

  • bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande
  • ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti
  • stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione
  • sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box
  • esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.
  • alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità
  • circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande
  • agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.
  • punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
  • esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti o in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.

Videolottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del T.U.L.P.S.; facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa;  la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010; l’utilizzo è vietato ai minori di anni 18;  proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Possono essere installati esclusivamente in:

  • sale Bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore a 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del Bingo
  • agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale del 30 giugno 2006, n. 22503
  • agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2006, n. 16109
  • negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
  • sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori
  • esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

Scommesse a Quota Fissa (ippiche, su eventi sportivi e non): la somma è preventivamente concordata tra concessionario e scommettitore e, in caso di vincita, quest’ultimo riceve una somma pari alla posta moltiplicata per la quota prefissata; per quanto qui interessa, l'accettazione delle giocate fisiche viene effettuata presso le agenzie sportive, i negozi ed i corner sportivi.

Scommesse a Totalizzatore (ippiche, su eventi sportivi e non): l’ammontare dei montepremi, ottenuto dalla raccolta complessiva meno l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti secondo le modalità normativamente previste per ciascuna specifica tipologia di scommessa; per quanto qui interessa, l'accettazione delle giocate fisiche viene effettuata presso le agenzie sportive, i negozi ed i corner sportivi.

Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco che ha come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario riconosciuto dallo Stato; la raccolta di scommesse è attività comunque prevalente; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco che ha come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario riconosciuto dallo Stato; la raccolta di scommesse è attività comunque secondaria rispetto a quella prevalente di rivendita tabacchi, commercio e/o somministrazione; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di ADM, poi regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'articolo 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”) riconosciuto dallo Stato; proceduralmente si applica  l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Centri di scommesse: secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera “d”  della L.R. 57/2013, come sostituito dalla L.R. 4/2018, comprendono tutte le strutture dedicate, in via esclusiva o non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29; dotate di attrezzature informatiche per la facilità e la trasparenza del gioco, offrono servizi di accoglienza e intrattenimento per favorire l'incontro e la socializzazione; il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita tramite ADM; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Tipologie di soggetti coinvolti

Concessionario: società individuata dallo Stato, in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica indette con i bandi di gara del 14 aprile 2004 e dell’8 agosto 2011, per gestire la rete telematica per il gioco lecito.

Produttore: chi, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale.

Importatore: chi, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati o installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario.

Distributore: chi esercita l’attività di fornitura di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all’installazione e alle sale giochi.

Gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.

Esercente: il titolare di licenza di pubblica sicurezza o di autorizzazione o di SCIA, di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Luoghi "sensibili" da cui calcolare la distanza minima di 500 metri

La verifica del requisito della distanza minima dai luoghi cosiddetti “sensibili”, misurata sul percorso pedonale più breve, è effettuata dal Comune mediante sopralluogo, eventualmente in contraddittorio con l’interessato, soltanto a seguito di formale domanda telematica di autorizzazione e, nel caso di VLT e centri di scommesse, di specifica richiesta in tal senso da parte della Questura territorialmente competente.

Il Comune non è tenuto ad effettuare mappature né valutazioni istruttorie preventive e scritte in merito alla sussistenza del requisito della distanza.

Elenco dei luoghi "sensibili" individuati dalla L.R. 57/2013 e validi nel Comune di Prato e in tutta la Regione Toscana:

  • Istituti scolastici di qualsiasi grado, comprese le scuole dell’infanzia (3-6 anni) e i nidi d’infanzia (0-3 anni)
  • Luoghi di culto
  • Centri socio-ricreativi e sportivi, che risultano facilmente riconoscibili come tali (visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità) e che sono sedi operative e non solo amministrative o legali
  • Strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale
  • Istituti di credito e sportelli bancomat
  • Esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati

Per le violazioni alle distanze dai suddetti luoghi si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 57/2013, con ammenda fino a € 5.000,00 e ordine di chiusura dell'esercizio.

Ulteriori luoghi "sensibili" da cui calcolare la distanza minima di 500 metri, individuati dal Regolamento, validi solo nel Comune di Prato e da sommare ai precedenti:

  • oratori
  • discoteche
  • biblioteche e musei
  • il giardino pubblico di via Cristoforo Colombo
  • il giardino pubblico di via del Guado a Santa Lucia
  • il giardino pubblico di viale Montegrappa angolo via dello Zamputo
  • il giardino pubblico della Passerella in via Sant'Antonio
  • il parco pubblico della Liberazione e della Pace (ex ippodromo) in via Roma
  • il parco pubblico di Villa Fiorelli in via di Galceti
  • stazioni e fermate ferroviarie
  • terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane
  • ambulatori medici (dove si erogano servizi e prestazioni mediche chirurgiche e odontoiatriche in forma imprenditoriale), punti prelievi e centri di primo soccorso

Anche per le violazioni alle distanze dai luoghi individuati dal regolamento comunale, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 57/2013, con ammenda fino a € 5.000,00 euro e ordine di chiusura dell'esercizio.

Divieto di installazione di nuovi esercizi di gioco

L'installazione di apparecchi per il gioco e la raccolta di scommesse non sono inoltre consentiti:

  • nei locali di proprietà del Comune di Prato e delle società partecipate
  • negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor, seppur debitamente autorizzati
  • nel centro storico, quale delimitato dalle mura medievali, anche per esigenze di decoro urbano e di tutela del patrimonio storico-monumentale.

Anche per queste ulteriori violazioni del regolamento comunale si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 57/2013, con ammenda fino a Euro 5.000,00 e ordine di chiusura dell'esercizio.

Requisiti necessari

Requisiti soggettivi

I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.

Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.

Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni,definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n. 50. 

Requisiti di rappresentanza

Il titolare dell’attività di gioco può condurre l’esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.

La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.

La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.

Requisiti strutturali dei locali e dotazione di parcheggi

Per i dettagli tecnici riferirsi agli articoli 7 e 8 del vigente Regolamento per l’esercizio del gioco lecito.

Subingresso e cessazione

Subingresso

Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi della L.R. 57/2013 e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti “sensibili”, sia individuati dalla Regione che dal Comune.

Il subingresso è soggetto ad autorizzazione da richiedere al SUEAP (per AWP) e/o alla Questura (per VLT e scommesse), allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento dell’attività.

Cessazione

La cessazione dell’attività di un esercizio di gioco è soggetta a comunicazione al SUEAP (per AWP) e/o alla Questura (per VLT e scommesse), da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell’evento.

Divieti e prescrizioni

Il divieto di pubblicità ed i divieti per i minori, imposti da leggi statali, sono richiamati all’articolo 16 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito.
Per il dettaglio degli ulteriori divieti e prescrizioni introdotti a livello locale si rinvia all’articolo 17 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito.

Per la violazione di questi ulteriori divieti e prescrizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, come pagamento liberatorio in misura ridotta disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 120 dell'11 aprile 2017.

Internet point e raccolta di scommesse

L'allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, è un'attività di intermediazione che, in assenza della licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, costituisce reato penale (art. 4, comma 4 -bis, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401), come sentenziato dalla Corte di Cassazione.

Vedi pagina Internet point, phone center, fax e centri elaborazione dati (CED).

Come si ottiene e quali sono i costi

Il D.Lgs 222/2016 (Madia 2) ha previsto il regime amministrativo dell'autorizzazione per tutte le tipologie di gioco pubblico lecito, siano esse di competenza del Comune (art. 86 TULPS) o della Questura (art. 88 TULPS).

In dettaglio vedi le seguenti pagine:

Costi e modalità di pagamento

A favore del Comune di Prato: vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Questura di Prato (solo per le tipologie VLT, Bingo, Scommesse): n. 2 marche da bollo, di cui una per la richiesta di autorizzazione e una ai fini del rilascio della stessa.

Per informazioni

Normativa di riferimento

 

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