Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, i proprietari di immobili commerciali posti all’interno delle mura cittadine, e temporaneamente sfitti, sono tenuti a custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:

  • pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
  • oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del centro;
  • divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell’attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo;
  • rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Le disposizioni sono contenute nell'art. 26 lettera C del vigente Regolamento comunale per il commercio in sede fissa, al quale si rinvia anche per l'applicazione delle sanzioni.

Per informazioni

Sportello per l'edilizia e le attività produttive (Sueap)

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