Cos’è il domicilio  (art. 43 codice civile)

Il domicilio è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza, individuata invece quale luogo di dimora abituale.
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l'Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile.

Cos’è la residenza temporanea (art. 32 DPR 223/1989)

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro Comune italiano che abbiano il proprio domicilio presso il Comune di Prato in via provvisoria da non meno di quattro mesi, ma non siano nella condizione di prendere la residenza, ovvero non abbiano ancora trasferito la propria dimora abituale.
In questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione secondo le indicazioni e le modalità riportate nella scheda informativa dedicata.

  Scheda informativa sulla residenza temporanea

L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non consente il rilascio di apposita certificazione, bensì di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione.
L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea.

Cos'è la residenza (art. 43 codice civile)

La legge definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha dimora abituale, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l'indirizzo della sua abitazione principale. Per variare la propria residenza nel Comune di Prato, è possibile trarre tutte le informazioni di interesse e la relativa modulistica nella pagina dedicata.

  Scheda informativa sulla residenza

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