Punti ricarica dei veicoli elettrici: installazione

Permessi necessari e come installare una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici.

Il Decreto interministeriale n. 8090 del 03/08/2017 individua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’articolo 23, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012 n. 35. 

Ai fini del decreto si intende per:

  • infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica”, un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;
  • punto di ricarica”, un punto di ricarica, come definito all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del D.Lgs. 16 dicembre 2016 n. 257, che per comodità di seguito si riportano.

c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta;

d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie:

1) lenta =(uguale) pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata =(uguale) superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;

g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso non discriminatorio può comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera punto di ricarica aperto al pubblico:

1) un punto di ricarica la cui area di stazionamento è accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a seguito del pagamento del servizio di ricarica;

h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:

1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

La documentazione e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della SCIA per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto sono dettagliatamente individuati nell’Allegato 1 del decreto stesso.
 

Punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico

La realizzazione di questi punti di ricarica resta attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio di attività, se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

  • il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;
  • il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
  • l’installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
  • l’installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.
     

Punti di ricarica in impianto di distribuzione carburanti già esistente

L'installazione di tali punti di ricarica costituisce una delle modifiche rilevanti soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 66, comma 3, lettera "a", della L.R. 62/2018, ed a successivo  collaudo, ai sensi dell'art. 67, comma 1, della stessa L.R.
 

Aree destinate alla ricarica dei veicoli elettrici

Le colonnine di ricarica con 2 stalli di sosta ciascuna, sono presenti nelle seguenti vie:

  • 1 in Via Panziera, 16-18/2;
  • 1 in Piazzale del Ponzaglio, in prossimità del chiosco noleggio biciclette;
  • 1 in Piazza Macelli, 6;
  • 1 in Piazzale di Porta Fiorentina, 30/c;
  • 1 in Piazza Mercatale, intersezione con via dei Saponai/civico 179.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2024

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