Questa pagina è rivolta a chi riceve la notifica di un verbale dalla Polizia Municipale (o da altre forze di Polizia, quando indichino il Comune o il Sindaco di Prato quale autorità competente all’adozione del provvedimento sanzionatorio), per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze diverse dal Codice della Strada, e spiega a chi rivolgersi per avere chiarimenti e informazioni, come effettuare i pagamenti o presentare scritti difensivi (ricorso).
Il verbale è elevato nei confronti del trasgressore (colui che ha commesso la violazione) e/o dell'obbligato in solido (proprietario, titolare di autorizzazione, ecc...), se indicato nel verbale, per violazioni relative al commercio su aree pubbliche o private, pubblici esercizi, errato conferimento dei rifiuti, regolamenti, ordinanze comunali, ecc..
A chi è rivolto
Documenti richiesti
Tempi e iter
Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale (pervenuto a casa, ritirato alla posta o alla casa comunale), il destinatario dell’atto può richiedere copia degli atti relativi alla sanzione, e inoltrare scritti difensivi e documenti all’autorità competente indicata nel verbale, e può chiedere al contempo di essere ascoltato personalmente.
Modulo per richiesta generica atti
Modulo per scritti difensivi (ricorso)
Modulo per scritti difensivi impianti elettrici
Per ricevere chiarimenti o informazioni, occorre contattare lo Sportello al cittadino della Polizia Municipale tramite telefono o email.
Se necessario, verrà consigliato di prenotare un appuntamento per ulteriori verifiche o chiarimenti. In questo caso puoi prenotare un appuntamento in video chiamata, oppure se preferisci recarti di persona, puoi prenotare un appuntamento allo sportello.
Nel caso di presentazione di scritti difensivi (ricorso), inviare il modulo debitamente compilato (presente nella sezione Documenti necessari) in una delle seguenti modalità:
In caso di ricorso non deve essere effettuato il pagamento della sanzione.
Gli scritti difensivi presentati vengono esaminati e valutati dall'autorità competente, la quale, dopo l'eventuale audizione personale, emette i seguenti provvedimenti:
L'importo della sanzione può essere pagato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica da quando formalmente è venuto a conoscenza.
Se il verbale viene notificato a casa, l'importo da pagare è comprensivo delle spese procedurali e postali.
Per il pagamento in banca o dal tabaccaio è necessario presentare il verbale della violazione.
L'importo indicato può essere pagato con le seguenti modalità:
In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa entro 60 giorni, e in mancanza di presentazione degli scritti difensivi (ricorso), l'autorità competente emetterà ordinanza d'ingiunzione di pagamento. È ammesso avverso l'ordinanza ricorso all'Autorità Giudiziaria Competente nei termini di legge.
Nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento è precisato l'importo e il termine per il pagamento.
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
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