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Sanzioni per violazione di norme diverse dal codice della strada
Aggiornato il: 25/11/2020
Questa pagina è rivolta a chi riceve un verbale dalla Polizia Municipale (o da altre forze di Polizia, quando indichino il Comune o il Sindaco di Prato quale autorità competente all’adozione del provvedimento sanzionatorio), per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze diverse dal Codice della Strada e spiega a chi rivolgersi per avere chiarimenti e informazioni, come effettuare i pagamenti o presentare scritti difensivi.
Il verbale è elevato nei confronti del trasgressore (colui che ha commesso la violazione) e/o dell'obbligato in solido (proprietario, titolare di autorizzazione..), se indicato nel verbale, per violazioni relative al commercio su aree pubbliche o private, pubblici esercizi, errato conferimento dei rifiuti, regolamenti e ordinanze comunali ecc..
I passi da fare
1
Ritirare il verbale
2
Recarsi all'ufficio preposto
A chi è rivolto
Chi ha bisogno di chiarimenti
Chi vuole presentare una difesa
Chi deve pagare la sanzione
Documenti richiesti
Modulo richiesta generica o modulo scritti difensivi
Tempi e iter
Presentazione scritti difensivi entro 30 giorni da notifica o contestazione del verbale
Pagamento della sanzione entro 60 giorni da contestazione o notifica
Entro 30 giorni dalla notifica del verbale (pervenuto a casa, ritirato alla posta o alla casa comunale), o contestazione del medesimo, il destinatario dell’atto può inoltrare scritti difensivi e documenti all’autorità competente indicata nel verbale, chiedendo nel contempo di essere ascoltato personalmente.
Lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Non recarti direttamente all'ufficio se prima non hai preso appuntamento con una delle modalità sopra descritte.
Durante gli altri giorni l'ufficio rimarrà chiuso al pubblico, ma per informazioni sarà raggiungibile telefonicamente o scrivendo all'indirizzo e-mail indicato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
In seguito alla valutazione degli scritti difensivi ed eventualmente dell'audizione personale, verrà emessa ordinanza di archiviazione, nel caso in cui, la competente autorità, rilevi una motivazione per l'annullamento del verbale.
Invece, nel caso di conferma del verbale, verrà emessa un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, per un importo non inferiore a quello indicato nel verbale e fino al massimo previsto per tale violazione.
L'importo indicato può essere pagato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica da quando formalmente è venuto a conoscenza.
In assenza di pagamento entro 60 giorni e in mancanza di presentazione degli scritti difensivi, l'autorità competente emetterà ordinanza d'ingiunzione di pagamento. È ammesso avverso l'ordinanza ricorso all'Autorità Giudiziaria Competente nei termini di legge.