Possono richiedere l'accesso agli atti tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
La richiesta può essere avanzata a tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse: tutte le Pubbliche Amministrazioni, alle aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi.
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Sussistono alcuni documenti esclusi dal diritto di accesso (ad es. documenti coperti da segreto di Stato, ecc.). Deve essere comunque garantito al richiedente l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Chi può richiederlo
Documenti richiesti
Tempi di attesa
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
La normativa sul diritto di accesso dispone che deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione che si intende tutelare è di rango pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.
Il modulo compilato (vedi in Cosa serve) e la copia del documento di identità possono essere consegnati recandosi allo sportello, oppure tramite mail, pec o per posta.
Email: urp@po-net.prato.it
Se la richiesta viene accettata, si ottiene la possibilità di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Se entro 30 giorni dalla richiesta il richiedente non ha ricevuto risposta, la richiesta si intende respinta.
In caso di mancato riscontro o di diniego, il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Ultimo aggiornamento: 12/09/2024
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