In caso di ripensamenti, i coniugi che si erano separati, possono, in comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice.
Chi può richiederlo
Documenti richiesti
Note
Tempi e iter
L’espressa dichiarazione di riconciliazione, da parte di entrambi i coniugi, può avvenire davanti all’Ufficiale di Stato Civile:
Entrambi i coniugi consegnano di persona o tramite Email/PEC l’apposita istanza di riconciliazione e, dopo aver preso un appuntamento, si presentano all’Ufficio di Stato Civile (sportello matrimoni) per firmare l’atto nel quale dovrà essere dichiarata la data di effettiva riconciliazione.
Prima di recarsi di persona allo sportello è necessario prenotare un appuntamento.
È possibile scrivere all'indirizzo PEC anche con una email ordinaria.
L’ufficio formula l’apposito atto e convoca gli sposi per la firma, tramite appuntamento.
Al momento della dichiarazione i coniugi dovranno specificare la data in cui è avvenuta la riconciliazione, che può essere anche antecedente alla data della stesura dell’atto di riconciliazione.
L’Ufficio provvede all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Il cittadino può richiedere l’estratto di matrimonio dove risulteranno certificate tutte le annotazioni di cui sopra.