L'attività temporanea di vendita, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 62/2018, è effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi individuati dal Comune, che ne definisce le modalità di svolgimento e a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente.
L'attività temporanea di vendita è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento, limitatamente alla durata dell'evento stesso e alle seguenti aree o locali dove questo può svolgersi:
L'attività temporanea di vendita in occasione di particolari eventi è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUEAP in modalità online mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.61R.
L’attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica ai fini della registrazione (altrimenti detta notifica sanitaria) ed è consentito il consumo sul posto dei prodotti venduti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Vedi Tariffa Z34 relativa alla Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).
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