03.10.2023 - La Regione Toscana rende d'obbligo l'accatastamento dei caminetti e stufe a biomasse anche se di potenza utile nominale inferiore ai 10 kW. I cittadini che non hanno ancora provveduto possono mettersi in regola, gratuitamente entro il 31.07.2024 tramite il Portale Siert accedendo con Spid o Cns. Per informazioni e pratiche è anche possibile recarsi presso l'ufficio ARRR di Prato.

Controlli impianti termici

Controlli di efficienza energetica e competenza
I controlli consistono nella manutenzione degli impianti e nella prova di efficienza energetica (prova fumi) da parte del proprio manutentore privato (ditta abilitata) che, al termine, compilerà il rapporto di controllo e lo trasmetterà per via telematica al SIERT (Sistema Informativo per l'efficienza Energetica della Regione Toscana), l'archivio informatico regionale che all'interno del modulo CIT (Catasto Impianti Termici) raccoglie tutti i dati degli impianti di climatizzazione (e relativi controlli) degli edifici presenti in Toscana.

Dal 1° gennaio 2017, a seguito della Legge Regionale 85/2016, non è più il comune ad occuparsi dei controlli di efficienza energetica degli impianti termici, la competenza è passata alla Regione Toscana che svolge tale attività attraverso ARRR SpA (Agenzia Regionale Recupero Risorse) di proprietà della Regione stessa. Per maggiori informazioni vedi la pagina della Regione Toscana, Controlli sugli impianti termici.

Manutenzione periodica della caldaia
Oltre ai controlli di efficienza energetica, è necessario effettuare la manutenzione periodica alla caldaia, secondo le scadenze indicate nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi (sentire il proprio tecnico).

Per chi è obbligatorio

  • Per chi ha un impianto termico con potenza maggiore o uguale a 10kW (invernale) o 12kW (estivo)

Documenti richiesti

  • Libretto di impianto
  • Bolletta dell’energia elettrica
  • Bolletta del gas
  • Eventuale Codice catasto SIERT

Costi

  • Per tutte le tariffe vedi la sezione costi e modalità di pagamento

Tempi e iter

  • I controlli devono essere effettuati ogni 2 anni
  • Nel caso di nuovo impianto o sostituzione, occorre fare subito il controllo
    • Il controllo successivo avverrà dopo 4 anni, successivamente i controlli andranno effettuati ogni 2 anni

Il controllo di efficienza energetica dell’impianto è obbligatorio sugli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 12 kW.

Nello specifico:

  • tutti gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore od uguale a 10 kW, a prescindere dal vettore energetico utilizzato (gas, gasolio, biomassa, energia elettrica) per il solo riscaldamento ambientale, per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.);
  • tutti gli impianti per il raffrescamento estivo con potenza termica utile nominale maggiore od uguale a 12 kW (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.) .

Sono esclusi:

  • i caminetti a focolare aperto, gli scaldacqua unifamiliari e tutti gli impianti termici al di sotto della potenza di soglia (10 kW per generatori a fiamma)
  • impianti per i quali è stata chiusa la fornitura di combustibile e/o che per un’eventuale accensione richieda necessariamente l’intervento di un tecnico abilitato. La disattivazione e l’eventuale riattivazione dell’impianto termico, devono essere comunicate dal responsabile di impianto entro 30 giorni a ARRR con l’apposito modulo (vedi ti potrebbe interessare).

Libretto di impianto con riportato il codice catasto SIERT


Bolletta dell'energia elettrica


Bolletta del gas


Ai fini della certificazione, i controlli di efficienza energetica (con bollino da pagare al manutentore) devono essere effettuati ogni 2 anni, quindi chi ha effettuato questo controllo nel 2022 dovrà rifarlo nel 2024.

In caso di accensione di nuova caldaia (pure in caso di sostituzione) occorre fare subito il controllo di efficienza energetica con pagamento del bollino. In questo caso, il successivo controllo con bollino avverrà dopo 4 anni, successivamente i controlli con bollino si succederanno ogni 2 anni.

Manutenzione periodica della caldaia
Oltre ai controlli di efficienza energetica, è necessario effettuare la manutenzione periodica alla caldaia, secondo le scadenze indicate nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi (sentire il proprio tecnico).

Modalità

Il responsabile dell'impianto deve far eseguire il controllo di efficienza energetica (prova fumi) ad una ditta abilitata.

Il manutentore dopo il controllo, provvede:

  • a trasmettere entro 60 giorni direttamente all’Agenzia Regionale Recupero Risorse il rapporto di controllo di efficienza energetica (R.C.E.E.) in formato elettronico e mediante la nuova piattaforma SIERT (Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana) associando il rapporto stesso al codice catasto SIERT che rimane immutato anche nel caso di cambio caldaia nella medesima abitazione;
  • il codice catasto SIERT deve essere trascritto nel libretto d’impianto negli appositi spazi, in modo che il cittadino possa fornirlo agli operatori. Tale codice è univoco e consente all’autorità competente, agli operatori e al cittadino la ricerca di tutta la documentazione associata all’impianto.
  • a rilasciare una copia cartacea dello stesso R.C.E.E. al responsabile dell'impianto.

Il responsabile dell’impianto, contestualmente, versa alla ditta manutentrice gli oneri per la certificazione o bollino regionale (vedi Costi e modalità di pagamento) e conserva, a titolo di ricevuta, apposito bollino con codice numerico. Sarà a carico della ditta versare tale contributo alla Regione. Il pagamento del contributo va effettuato al momento dell’intervento utile alla certificazione dell’impianto.

I bollini dovranno essere acquistati dai manutentori con la procedura indicata dalla Regione nel proprio portale SIERT le cui istruzioni sono dettagliatamente spiegate nel Manuale d'uso e nella news del sito della Regione.

Impianti autocertificati

I cittadini che hanno effettuato il controllo di efficienza energetica tramite il proprio manutentore, oltre al costo per la manutenzione, sono tenuti a pagare anche un onere di certificazione, il bollino regionale. Il contributo per la certificazione degli impianti termici è stato stabilito dalla Regione per tutta la Toscana in funzione della potenza nominale (massima). 

Per gli impianti domestici il costo è di € 20. Il versamento deve essere effettuato tramite la ditta manutentrice.

"Oneri per la certificazione: bollino regionale":

a) Impianti con generatore di calore a fiamma

  • Potenza nominale utile fino a 35 kw: € 20,00
  • Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: € 20,00
  • Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: € 60,00
  • Potenza nominale utile superiore a 350 kw: € 80,00

b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

  • Potenza nominale utile fino a 35 kw: € 10,00
  • Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: € 12,00
  • Potenza nominale utile superiore a 100 kw: € 20,00


Impianti non dichiarati

I cittadini che non hanno dichiarato il proprio impianto nei termini e con le modalità previste e pagando il relativo contributo, sono sottoposti ad ispezione da parte di ARRR SpA e sono tenuti al pagamento degli oneri dell’ispezione stabiliti dalla Regione, che dovrà essere versato seguendo le indicazioni contenute nella lettera che ARRR SpA invierà al domicilio del responsabile d’impianto e con la quale verrà preannunciata l’ispezione obbligatoria.

I costi in questo caso sono quelli indicati nella tabella sotto riportata che vanno da un minimo di € 100, per gli impianti domestici di base, fino a € 280.

 "Oneri di ispezione":

a) Impianti con generatore di calore a fiamma

  •  Potenza nominale utile fino a 35 kw: € 100,00
  • Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: € 130,00
  • Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: € 190,00
  •  Potenza nominale utile superiore a 350 kw: € 240,00

€ 50,00 in più per ogni generatore aggiuntivo

b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

  • Potenza nominale utile fino a 35 kw: € 80,00
  • Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: € 120,00
  • Potenza nominale utile superiore a 100 kw: € 180,00

Per gli impianti alimentati da teleriscaldamento e Impianti cogenerativi vedi Tabelle A e B dal sito della Regione Toscana.

Ispezioni di ARRR SpA:

Impianti autocertificati
Gli impianti che sono stati correttamente dichiarati tramite il manutentore possono essere comunque sottoposti a controllo da parte di ARRR con un sopralluogo dei propri tecnici senza costi aggiuntivi per il cittadino.
 

Impianti non dichiarati
Gli impianti per i quali non è stato inviato il controllo di efficienza sono sottoposti al sopralluogo dei tecnici ARRR e/o accertamento documentale nel periodo successivo a quello di scadenza della dichiarazione. L'ispezione di ARRR non sostituisce la manutenzione del tecnico che dovrà comunque essere effettuata e avrà un costo stabilito dalla Regione in base alla potenzialità dell'impianto.

Inoltre, se durante l'ispezione fosse accertata la mancanza dell'esecuzione del regolare controllo alla caldaia o venissero rilevate situazioni di non conformità alla normativa vigente, ARRR adotterà per conto della Regione i provvedimenti che riterrà più opportuni (sanzione/chiusura dell'impianto).

Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana

In attuazione dell'art. 23 ter della L.R. 39/2005 e s.m.i. la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti denominato "sistema informativo regionale sull'efficienza energetica" che comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici nonché il catasto degli impianti di climatizzazione.

L'attestazione della prestazione energetica degli immobili e i controlli di efficienza degli impianti termici sono due attività previste dalle norme con le quali viene perseguito il mantenimento e l'incremento dell'efficienza energetica dei nostri immobili e dei loro impianti di climatizzazione.

Secondo l'art. 23 quater con gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso: ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo, ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis, ai manutentori degli impianti termici, agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis, ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili, ai comuni e alle unioni dei comuni.
Il sistema informativo è suddiviso in due applicativi:

  • il CIT (Catasto Impianti Termici), dedicato ai controlli di efficienza energetica degli impianti termici, di climatizzazione invernale e/o estiva:  visualizza i territori in cui il CIT è attivo;
  • il APE (Sistema Informativo Certificazione Energetica) dedicato alla produzione degli APE - attestati di prestazione energetica - che misurano le performance energetiche degli immobili.

Al catasto regionale degli impianti termici (CIT), possono accedere - previa apposita registrazione - le imprese di installazione, controllo e manutenzione degli impianti termici tenute ad utilizzare l'applicativo informatico per lo svolgimento delle procedure di propria competenza (vedi il manuale d'uso per l'accesso al gestionale della Regione), ovvero:

  • generare i codici per la targatura degli impianti;
  • effettuare l'accatastamento dell'impianto, mediante registrazione del Libretto di impianto associato al relativo codice di targatura,e provvedere al successivo eventuale aggiornamento;
  • ricercare e visualizzare gli impianti da loro controllati e i relativi rapporti di controllo;
  • gestire il proprio portafoglio virtuale;
  • acquisire i bollini per la certificazione;
  • effettuare la registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, associandoli al relativo bollino.

  • Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 Gennaio 2008, ex legge 46/90, lettere "c" ed "e"
  • Art. 22 e 23 L.R. 39/2005
  • Legge Regionale 85/2016
  • Regolamento regionale 17/r del 2023
  • Delibera regionale 222/2023
     
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