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Organizzazione e vendita di viaggi da parte di associazioni senza scopo di lucro
Aggiornato il: 26/04/2022
Le associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o nazionale e operanti sul territorio provinciale, con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, possono svolgere in modo continuativo attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, esclusivamente per i propri associati
L'avvio di queste attività deve essere preventivamente comunicato dalle associazioni all'Ufficio Turismo del Comune di Prato.
I passi da fare
1
Iscrizione all'Albo
2
Preparare i documenti
3
Presentare comunicazione
Chi può richiederlo/a
Le associazioni senza scopo di lucro che siano iscritte all'Albo regionale delle Associazioni
Documenti richiesti
Modulo di inizio attività per organizzare viaggi, soggiorni, gite ed escursioni
Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile
Fotocopia documento d’identità
Alle associazioni senza scopo di lucro che siano iscritte all'Albo regionale delle Associazioni.
Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività deve possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del TULPS approvato con R.D. 773/193 e uno tra questi requisiti professionali:
Sussistenza di adeguate conoscenze o capacità professionali, come definite nel regolamento e in conformità alle disposizioni statali vigenti;
Superamento dell'esame di idoneità professionale riconosciuto dalla Regione Toscana o dell'equivalente esame previsto da leggi di altre Regioni.
Modulo da compilare:
Modello per organizzare viaggi, soggiorni, gite ed escursioni
L'associazione iscritta all'albo regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale che può svolgere in modo continuativo attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, è soggetta alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Da € 1.000,00 a € 6.000,00 qualora effettui l'attività nei confronti dei non associati;
Da € 600,00 a € 3.600,00 qualora effettui l'attività senza la preventiva comunicazione prevista all'art. 97 della L.R. 86/2016.