Trasporti funebri da e per l\'estero

L’estradizione di salma, ceneri e resti mortali riguarda il trasporto funebre dall'Italia verso un Paese estero. Viceversa l'introduzione di salma, ceneri e resti mortali riguarda il rimpatrio da un Paese estero in Italia.

Per procedere con un trasporto funebre internazionale, come prima cosa occorre distinguere tra paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (R.D. n. 1379/1937) e paesi aderenti.
Ad oggi gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 1937 sono: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire.

Sia per l'estradizione che per il rimpatrio di salma è necessario conseguire l'autorizzazione. Nello specifico, se il rimpatrio o l'estradizione vengono effettuati in un paese aderente alla Convenzione di Berlino, l'autorizzazione è detta passaporto mortuario, che deve essere redatto in lingua italiana e almeno in un'altra lingua tra quelle più usate.

I passi da fare

1
Preparare documenti
2
Fare richiesta
3
Attendere autorizzazione

Chi può farlo

  • Trasporto di cadavere: solitamente le imprese funebri
  • Trasporto di urne cinerarie: chiunque, previa autorizzazione amministrativa

Documenti per estradizione

  • Richiesta autorizzazione
  • Certificato A.S.L.
  • Estratto di morte
  • Autorizzazione al seppellimento
  • Eventuali ulteriori documenti per paesi non aderenti all'accordo di Berlino

Costi

  • Due marche da bollo da € 16.00

Tempi e iter

  • Autorizzazione in circa 10 giorni

Chi può fare il trasporto

Il trasporto di cadavere viene solitamente effettuato dalle imprese funebri, in quanto in possesso dei requisiti sia tecnici che normativi, mentre il trasporto di urne cinerarie può essere effettuato anche avvalendosi di un mezzo privato, previa comunque autorizzazione amministrativa.

Documenti per estradizione

Richiesta autorizzazione trasporto cadavere

Certificato dell’A.S.L. che attesta che il feretro è conforme alle leggi sanitarie vigenti e non ha contratto malattie infettive

2 estratti di morte rilasciati dall’Ufficio di Stato civile

Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficio di Stato civile

Inoltre per i paesi non aderenti all'accordo di Berlino è necessario anche:

Nullaosta all'introduzione della salma nel Paese estero

Rilasciato dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese straniero in Italia con firma legalizzata in Prefettura

Altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate

Rimpatrio

Per quanto riguarda l'introduzione di salma dall'estero, sia nel caso di Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino che non aderenti a detta Convenzione, è la Rappresentanza Italiana all’estero ad occuparsi del rilascio del passaporto mortuario o del provvedimento di rimpatrio. L'organismo di Rappresentanza, una volta verificata la documentazione, inoltra richiesta di rimpatrio al Comune competente che, a sua volta, provvede alla relativa autorizzazione/nulla osta.


Estradizione

I congiunti possono seguire autonomamente tutte le pratiche di tipo amministrativo (vedi Documenti per estradizione), oppure avvalersi di una impresa funebre di loro scelta.

Attenzione: si ricorda che il trasporto di cadavere richiede l'utilizzo di mezzo idoneo secondo la normativa vigente.

Per la presentazione della documentazione necessaria e il ritiro dell'autorizzazione, occorre rivolgersi all'ufficio di Stato Civile.

Allo sportello

Non occorre prenotare un appuntamento.

Piazza Cardinale Niccolò 13 - Prato
Apertura al pubblico (solo su appuntamento)
Da lunedì a sabato ore 9.00 - 13.00
Giovedì anche ore 14.00 - 17.00

Costi trasporto all'estero

  • 2 marche da bollo da € 16.00 per autorizzazione

A)
La Convenzione con la Santa Sede (R.D. del 16 giugno 1938 n. 1055), disciplina il trasporto delle salme dall’Italia alla Città del Vaticano e viceversa.
Documentazione necessaria:

  1. certificato di morte;
  2. certificato medico da cui risulti che il defunto all’atto della morte, non era affetto da malattia di carattere contagioso;
  3. certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui avvenne il decesso, non esisteva alcuna epidemia;
  4. dichiarazione attestante che è stato ottemperato alle prescrizioni di detta Convenzione.

B)
Trattati e accordi internazionali per la cura delle sepolture di guerra in cui sono stabilite anche le modalità per l’eventuale riesumazione e il trasporto di resti mortali verso il Paese di origine.

C)
La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco dovrà recare le generalità del defunto, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione) e la destinazione.

Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

L'autorizzazione in genere richiede circa 10 giorni.

Piazza Cardinale Niccolò 13 - Prato
Contatti
0574 1835159 (da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00)
Apertura al pubblico (solo su appuntamento)
Da lunedì a sabato ore 9.00 - 13.00
Giovedì anche ore 14.00 - 17.00

Il servizio di trasporti funebri internazionali è regolato da accordi internazionali fra Stati, dagli art. 26-30 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare del Ministero della Sanità (ora Salute) n. 24/1993 paragrafo 8.

Responsabile del procedimento

Funzionario antiritardo

Poli Luca

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