Riconoscimento figlio fuori matrimonio

Il riconoscimento di maternità o paternità, fuori dal matrimonio, può essere effettuato:

  • durante il periodo di gravidanza, per riconoscere un figlio non ancora nato e garantire il sorgere del rapporto di filiazione anche nel caso in cui, la madre e/o il padre, non possano presentarsi a rendere la denuncia di nascita. I genitori non devono essere tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento;
  • in un qualunque momento successivo alla nascita. In questo caso la persona da riconoscere non deve essere già stata registrata come figlio nato nel matrimonio, od essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori.

I passi da fare

1
Preparare documenti
2
Prendere appuntamento
3
Fare richiesta di riconoscimento
4
Prendere appuntamento
5
Effettuare il riconoscimento

Quando

  • Durante il periodo di gravidanza
  • In un qualunque momento successivo alla nascita

Documenti richiesti

  • Documento di identità valido
  • Modulo per riconoscimento di filiazione
  • Solo per riconoscimento di nascituro: certificato medico di gravidanza
  • Solo per stranieri: documento minore da riconoscere
  • Solo per stranieri: certificato di idoneità al riconoscimento

Modalità

  • Presentare richiesta per la pratica di riconoscimento
  • Effettuare il riconoscimento

Note

  • La pratica è su appuntamento

Copia del documento di riconoscimento del / dei dichiarante / i

Modulo da compilare

Modulo per riconoscimento filiazione

Solo per riconoscimento di nascituro

Certificato medico di gravidanza

Legalizzato dall'azienda sanitaria competente, con l'indicazione del tempo di gestazione e della data presunta del parto.

Solo per i cittadini stranieri (in entrambi i casi)

Documento del minore da riconoscere

È necessaria la presenza dello stesso se non risulta residente in Italia.

Certificato di idoneità al riconoscimento

Rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del Paese straniero in Italia, sempre che il rinvio alla legge straniera consente l’instaurarsi del rapporto di filiazione.

Prima di poter effettuare la pratica di riconoscimento vero e proprio, occorre presentare il modulo di richiesta compilato e corredato della documentazione prevista.

L'Ufficiale di Stato Civile concorda telefonicamente l'appuntamento con gli interessati.

Allo sportello

Consegna a mano di tutta la documentazione

Piazza del Pesce 9 - Prato
Apertura al pubblico
Lunedì e giovedì ore 9.00 - 17.00
Martedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 13.00
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Apertura al pubblico (solo su appuntamento)
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Giovedì anche ore 14.00 - 17.00
Per posta
Indirizzo
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La pratica di riconoscimento si svolge su appuntamento, da concordare telefonicamente con il Responsabile del procedimento. In ogni caso, dal momento in cui viene presentata la documentazione completa, l’appuntamento viene dato entro 30 giorni.

Riconoscimento di figlio nascituro

Chi ha compiuto i 16 anni di età può effettuare il riconoscimento, mediante dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, oppure per atto pubblico ricevuto da un notaio, o per testamento.

La dichiarazione può essere effettuata:

  • dalla sola madre;
  • da entrambi i genitori;
  • dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa. Non è ammesso, infatti, il riconoscimento del solo padre, in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre e ciò è possibile solo se questa lo consente.

Ormai da tempo sono state eliminate dall'ordinamento le distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali.

Riconoscimento di figlio successivamente alla nascita

Il riconoscimento si effettua davanti all' Ufficiale di Stato Civile, per testamento o per atto pubblico davanti ad un notaio. 

Per figli di età inferiore ai 14 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. In caso di mancanza del consenso, il genitore interessato potrà ricorrere al Tribunale Ordinario competente.

Per figli che abbiano compiuto i 14 anni, è necessario l'assenso del figlio, per rendere effettivo il riconoscimento.

Attribuzione del cognome

Cittadini italiani

Il figlio riconosciuto solo dalla madre acquisisce alla nascita il cognome della stessa.

Quando il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo (anteposto/posposto) o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.

Nel caso di figli minori, sull'attribuzione del cognome deciderà il Tribunale Ordinario previa presentazione di apposita istanza da parte dei genitori.
Per i maggiorenni deciderà il figlio riconosciuto.

Cittadini stranieri

Nel caso di cittadini stranieri prevale la legge del paese straniero, pertanto, l’attribuzione del cognome sarà attestato dall’Autorità straniera.

  • Legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
  • Articoli 250, 251 e 258 del Codice Civile
  • Art. 24 e 35 della Legge 218/95
  • D.P.R. 396/2000

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Per informazioni e contatti
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Responsabile del procedimento

Vannini Sandra Gabriella

Telefono: 0574 1835161

Funzionario antiritardo

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