Riconoscimento cittadinanza a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)

Servizio attivo

Come fare domanda per il riconoscimento: caratteristiche dei documenti da allegare e casi particolari

Sezione in aggiornamento.

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, con tutti i diritti e i doveri, civili e politici, che questo comporta.

I cittadini stranieri residenti nel Comune di Prato, discendenti di italiani emigrati all'estero, in Stati che prevedono l’acquisto della cittadinanza "jure soli " (chi nasce in uno Stato ne è cittadino), che non abbiano mai rinunciato, o perso, la cittadinanza italiana, possono ottenerne il riconoscimento "jure sanguinis" (ovvero per linea di sangue).

I passi da fare

1
Ottenere la residenza
2
Preparare i documenti
3
Consegnare la domanda
4
Attendere le verifiche

Chi può richiederlo

  • Stranieri discendenti di emigrati italiani e residenti nel Comune di Prato

Documenti richiesti

  • Domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano
  • Atti di nascita e matrimonio dell'avo emigrato, dei discendenti e del richiedente
  • Certificazioni
  • Documentazione per la regolarità del soggiorno
  • Copia documento d’identità e passaporto in corso di validità

Tempi e iter

  • Cittadinanza concessa entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, salvo casi particolari

Residenti all'estero

Rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.

Residenti in Italia

Presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza. 

Residenti nel Comune di Prato

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, indirizzata al Sindaco del Comune di Prato e corredata dei documenti necessari, potrà essere presentata solamente dopo aver ottenuto la residenza nel Comune (iscrizione anagrafica).
 

Iscrizione anagrafica

Il cittadino che richiede il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", non necessita immediatamente di un permesso di soggiorno per ottenere l’iscrizione anagrafica, ma, qualora il relativo procedimento non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, lo stesso dovrà tempestivamente richiederlo (se non già in possesso), per non essere ritenuto clandestino.

Dal momento che, l’ottenimento della iscrizione anagrafica nel Comune, è condizione preliminare per accedere al procedimento di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, ne deriva che non è possibile richiedere il riconoscimento per:

  • le persone senza fissa dimora;
  • le persone iscritte nell’Anagrafe della popolazione temporanea.

L’iscrizione anagrafica, inoltre, dovrà permanere fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, pena l’interruzione dello stesso.

Allo sportello

Bisogna prenotare un appuntamento prima di recarsi all'ufficio, telefonando al seguente numero:

  • 0574 1835158
Piazza Cardinale Niccolò 13 - Prato
Apertura al pubblico (solo su appuntamento)
Da lunedì a sabato ore 9.00 - 13.00
Giovedì anche ore 14.00 - 17.00

Caratteristiche dei documenti da allegare

Gli atti prodotti a corredo della domanda devono essere nella forma integrale, ("Inteiro Teor" per il Brasile e “long form” o “full form” per gli U.S.A.).

Nel caso in cui l’avo fosse nato prima del 1866 (data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia), al posto dell’estratto di nascita o di matrimonio dell’avo, potrà essere prodotto un certificato di battesimo o un certificato di matrimonio rilasciato dalla parrocchia, con la firma del parroco autenticata dalla Curia Vescovile competente.

Tutti i documenti esteri allegati devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, presente nello Stato di origine.

Se gli atti sono rilasciati, invece, da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, occorrerà l’apposizione della Apostille.
All’atto originale deve essere allegata una traduzione in italiano, anch’essa legalizzata o apostillata (a seconda della adesione o meno dello Stato alla Convenzione dell’Aja).

I documenti devono sempre contenere nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili "sfumature e storpiature" subite dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali "alias".

Modulo di domanda

Riconoscimento cittadinanza italiana a cittadini di ceppo italiano per discendenza

Allegati - Atti

Estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano emigrato all’estero

Viene rilasciato dal comune italiano di nascita

Atto di matrimonio dell’antenato italiano emigrato all’estero

Atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta

Atto di matrimonio dei discendenti in linea retta

Atto di nascita del richiedente

Atto di matrimonio (eventuale) del richiedente

Nel caso in cui la persona sia divorziata occorre anche l’atto di divorzio

Atti di nascita (eventuali) dei figli minorenni del richiedente

Allegati - Certificati

Certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero di emigrazione

Attestante che l’antenato non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente del richiedente. Nel certificato devono essere indicate le generalità dell’avo con tutti i cognomi e nomi con cui è indicato negli atti di stato civile. L’eventuale certificato di naturalizzazione straniera deve recare in maniera chiara la data di acquisto della cittadinanza straniera (altrimenti sarà necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento) che dovrà essere successiva alla nascita del figlio, ovvero ascendente del richiedente.

Se il rivendicante è a conoscenza di una eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza genealogica, o se uno di questi si è trasferito in un altro Stato, anche per lui occorrerà il certificato di non naturalizzazione (sempre con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile) o di naturalizzazione con menzione chiara della data di acquisto della cittadinanza straniera.

Certificato rilasciato dalla Autorità diplomatica o consolare italiana

Attestante che né gli antenati in linea retta, né il richiedente, abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Tale documentazione generalmente viene richiesta alla Rappresentanza italiana direttamente dall’Ufficio di Stato Civile. Nel caso questa documentazione venga prodotta direttamente dal richiedente, si procederà a verificarne l’autenticità e saranno svolte adeguate indagini anche presso il Comune italiano di origine, o di ultima residenza, dell’antenato italiano emigrato all’estero, o presso il Comune di Roma.

Allegati - Altro

Passaporto valido del richiedente, con regolare visto per il computo dei 3 mesi

Documentazione comprovante la regolarità/validità del soggiorno

Indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso.

Per soggiorni superiori a tre mesi:

  • originale del permesso di soggiorno, rilasciato a seguito di richiesta presentata con apposito kit.

Per soggiorni inferiori a tre mesi:

  • timbro di ingresso apposto dall’Autorità di Frontiera al momento dell’ingresso in Italia, se provenienti direttamente dal Paese di origine o da altro Paese NON aderente agli accordi di Schengen;
  • dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura competente per territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, per coloro che provengono da Paesi dell’area Schengen.

Sezione in aggiornamento.

La cittadinanza viene concessa entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (esclusi i tempi di risposta da parte delle Rappresentanze all’estero), e salvo richiesta di documentazione correttiva / integrativa, che comporterà una sospensione del termine.

La chiusura positiva del procedimento per la cittadinanza "jure sanguinis", comporta la variazione anagrafica della cittadinanza da straniera ad italiana e la trascrizione, negli atti di stato civile, del solo neo cittadino e degli eventuali figli minori.

  • La cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile, ma partire dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana), anche per via femminile.
  • Le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate anche dal genitore che trasmette la cittadinanza italiana.
  • Condizione essenziale è che l’avo emigrato sia nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia).
    Qualora fosse nato prima (quindi in uno degli Stati preunitari), è necessario, affinché possa trasmettere la cittadinanza italiana, che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e che non si sia naturalizzato straniero prima di tale data. Per gli emigrati di origine veneta dal 1866, mentre per quelli di origine triestina dal 1920.
  • Il discendente minore dell’avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione (cioè ha acquistato la cittadinanza straniera perdendo quella italiana), conserva la cittadinanza italiana se la nascita è precedente alla data di naturalizzazione. Fino al 1° luglio 1912, infatti, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana, in quanto seguiva le medesime sorti del genitore.
  • Condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", è la dimostrazione inequivocabile, comprovata da documentazione, della discendenza dall’avo cittadino italiano. Verranno, pertanto, valutate le discordanze delle generalità nei vari atti emessi all’estero allo scopo di stabilire con certezza la discendenza dall’avo italiano. Qualora siano riscontrate discordanze che non consentano una ricostruzione sicura della discendenza da avo italiano, ne sarà data comunicazione al richiedente che, se ricorrono i presupposti, potrà procedere eventualmente alla rettifica degli atti presso le Autorità straniere.
  • Per l’eventuale variazione anagrafica dello stato civile (celibe/nubile), occorre che il richiedente produca un certificato di stato libero tradotto e legalizzato.

Attenzione: l’Ufficio di Stato Civile non effettua preventivamente esami, ricerche o quant’altro, sulla documentazione in possesso del richiedente. La stessa sarà presa in consegna ed esaminata solo a residenza ottenuta.

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina de 1987, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja.

Piazza Cardinale Niccolò 13 - Prato
Contatti
0574 1835159 (da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00)
Apertura al pubblico (solo su appuntamento)
Da lunedì a sabato ore 9.00 - 13.00
Giovedì anche ore 14.00 - 17.00

Unità organizzativa responsabile

  • Legge N. 555 del 13/06/1912 – Sulla cittadinanza italiana;
  • Legge N. 123 del 21 aprile 1983 – Nuove norme sulla cittadinanza;
  • Legge N. 91 del 05/02/1992 - Nuove norme sulla cittadinanza;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. K28.1 del 08/04/1991 – Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. k28.1 del 24/02/2003 – Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13/06/2007 - Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita;
  • Circolari del Ministero dell’Interno n. 26 del 01/06/2007 e n. 4 del 20/01/2009 – Falsificazione di atti.
  • D.P.R. 03/11/2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”

Dipendente

Rapini Marco

Telefono: 0574 1835158

Dipendente

Scura Amedeo

Telefono: 0574 1835103

Ultimo aggiornamento: 25/09/2024

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