Sezione in aggiornamento.
La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, con tutti i diritti e i doveri, civili e politici, che questo comporta.
I cittadini stranieri residenti nel Comune di Prato, discendenti di italiani emigrati all'estero, in Stati che prevedono l’acquisto della cittadinanza "jure soli " (chi nasce in uno Stato ne è cittadino), che non abbiano mai rinunciato, o perso, la cittadinanza italiana, possono ottenerne il riconoscimento "jure sanguinis" (ovvero per linea di sangue).
Chi può richiederlo
Documenti richiesti
Tempi e iter
Rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.
Presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza.
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, indirizzata al Sindaco del Comune di Prato e corredata dei documenti necessari, potrà essere presentata solamente dopo aver ottenuto la residenza nel Comune (iscrizione anagrafica).
Il cittadino che richiede il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", non necessita immediatamente di un permesso di soggiorno per ottenere l’iscrizione anagrafica, ma, qualora il relativo procedimento non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, lo stesso dovrà tempestivamente richiederlo (se non già in possesso), per non essere ritenuto clandestino.
Dal momento che, l’ottenimento della iscrizione anagrafica nel Comune, è condizione preliminare per accedere al procedimento di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, ne deriva che non è possibile richiedere il riconoscimento per:
L’iscrizione anagrafica, inoltre, dovrà permanere fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, pena l’interruzione dello stesso.
Bisogna prenotare un appuntamento prima di recarsi all'ufficio, telefonando al seguente numero:
Gli atti prodotti a corredo della domanda devono essere nella forma integrale, ("Inteiro Teor" per il Brasile e “long form” o “full form” per gli U.S.A.).
Nel caso in cui l’avo fosse nato prima del 1866 (data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia), al posto dell’estratto di nascita o di matrimonio dell’avo, potrà essere prodotto un certificato di battesimo o un certificato di matrimonio rilasciato dalla parrocchia, con la firma del parroco autenticata dalla Curia Vescovile competente.
Tutti i documenti esteri allegati devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, presente nello Stato di origine.
Se gli atti sono rilasciati, invece, da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, occorrerà l’apposizione della Apostille.
All’atto originale deve essere allegata una traduzione in italiano, anch’essa legalizzata o apostillata (a seconda della adesione o meno dello Stato alla Convenzione dell’Aja).
I documenti devono sempre contenere nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili "sfumature e storpiature" subite dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali "alias".
Modulo di domanda
Allegati - Atti
Estratto dell’atto di nascita dell’antenato italiano emigrato all’estero
Viene rilasciato dal comune italiano di nascita
Atto di matrimonio dell’antenato italiano emigrato all’estero
Atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta
Atto di matrimonio dei discendenti in linea retta
Atto di nascita del richiedente
Atto di matrimonio (eventuale) del richiedente
Nel caso in cui la persona sia divorziata occorre anche l’atto di divorzio
Atti di nascita (eventuali) dei figli minorenni del richiedente
Allegati - Certificati
Certificato rilasciato dalle Autorità dello Stato estero di emigrazione
Attestante che l’antenato non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente del richiedente. Nel certificato devono essere indicate le generalità dell’avo con tutti i cognomi e nomi con cui è indicato negli atti di stato civile. L’eventuale certificato di naturalizzazione straniera deve recare in maniera chiara la data di acquisto della cittadinanza straniera (altrimenti sarà necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento) che dovrà essere successiva alla nascita del figlio, ovvero ascendente del richiedente.
Se il rivendicante è a conoscenza di una eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza genealogica, o se uno di questi si è trasferito in un altro Stato, anche per lui occorrerà il certificato di non naturalizzazione (sempre con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile) o di naturalizzazione con menzione chiara della data di acquisto della cittadinanza straniera.
Certificato rilasciato dalla Autorità diplomatica o consolare italiana
Attestante che né gli antenati in linea retta, né il richiedente, abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Tale documentazione generalmente viene richiesta alla Rappresentanza italiana direttamente dall’Ufficio di Stato Civile. Nel caso questa documentazione venga prodotta direttamente dal richiedente, si procederà a verificarne l’autenticità e saranno svolte adeguate indagini anche presso il Comune italiano di origine, o di ultima residenza, dell’antenato italiano emigrato all’estero, o presso il Comune di Roma.
Allegati - Altro
Passaporto valido del richiedente, con regolare visto per il computo dei 3 mesi
Documentazione comprovante la regolarità/validità del soggiorno
Indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene concesso.
Per soggiorni superiori a tre mesi:
Per soggiorni inferiori a tre mesi:
Sezione in aggiornamento.
La cittadinanza viene concessa entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (esclusi i tempi di risposta da parte delle Rappresentanze all’estero), e salvo richiesta di documentazione correttiva / integrativa, che comporterà una sospensione del termine.
La chiusura positiva del procedimento per la cittadinanza "jure sanguinis", comporta la variazione anagrafica della cittadinanza da straniera ad italiana e la trascrizione, negli atti di stato civile, del solo neo cittadino e degli eventuali figli minori.
Attenzione: l’Ufficio di Stato Civile non effettua preventivamente esami, ricerche o quant’altro, sulla documentazione in possesso del richiedente. La stessa sarà presa in consegna ed esaminata solo a residenza ottenuta.
L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina de 1987, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja.
Ultimo aggiornamento: 25/09/2024
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