Ai titolari di attività ricettive che hanno necessità di sospendere l’attività temporaneamente.
La sospensione delle attività ricettive è disciplinata dalla L.R. 61/2025 (Testo Unico del Turismo).
L’art. 53 del Testo Unico del Turismo prevede che, la sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni, sia soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.
Pena la decadenza del titolo abilitativo, l’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia di governo del territorio.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP ai sensi del comma 1 e l’eventuale periodo di proroga di cui al comma 2, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni, è subordinata all’esercizio dell’attività per un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi per le strutture ricettive con apertura annuale e almeno ad un mese per quelle con apertura stagionale
La sospensione delle attività ricettive necessita della presentazione di una comunicazione di sospensione che deve essere trasmessa attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR). Selezionando il codice specifico corrispondente al tipo di attività ricettiva (vedi le pagine dedicate alla sezione Turismo: attività e professionisti) il Portale regionale consente di selezionare il procedimento di “Sospensione” previsto per ogni tipologia di struttura ricettiva.
Presentare la comunicazione di sospensione così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Presentando la comunicazione di sospensione l’attività può essere sospesa.
La presentazione della comunicazione di sospensione ha valore immediato.
Non è dovuto il pagamento di diritti di segreteria e istruttoria, essendo per tale aspetto la sospensione volontaria temporanea assimilata alla cessazione dell'attività.
Ultimo aggiornamento: 06/10/2025
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