A tutti coloro che cessano definitivamente un'attività produttiva ricompresa tra quelle soggette a procedura SUEAP.
La definitiva cessazione di ogni attività produttiva, ricompresa tra quelle soggette a procedura SUAP, deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
Nei casi di cessione di azienda non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.
Per riprendere l’attività dopo la presentazione di notifica di cessazione occorre presentare nuova notifica di avvio dell'attività.
Per la cessazione si applica il regime amministrativo della comunicazione (articolo 19-bis della Legge 241/90), da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Il codice attività da utilizzare per l'invio tramite STAR varia secondo la tipologia di attività produttiva; riferirsi alle specifiche schede Come Fare Per presenti nel sito comunale.
Sul portale regionale STAR è possibile consultare la modulistica.
La comunicazione di cessazione assolve all'obbligo previsto dalla normativa vigente di cessazione di un'attività.
La comunicazione deve essere inviata entro 60 giorni dall’effettiva cessazione dell’attività.
NON è dovuto il pagamento di alcuna somma a titolo di diritti di istruttoria e segreteria.
Ultimo aggiornamento: 16/09/2024
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