Il conguaglio degli importi versati per titoli edilizi dichiarati inefficaci o negati, può essere richiesto dal titolare della pratica, al momento della nuova presentazione di una nuova Scia o per il rilascio di un Permesso.
Relativamente al conguaglio si precisa che:
La richiesta deve pervenire in modo formale utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio (da scaricare nella sezione “Cosa serve”):
Accedi al servizio online e presenta la domanda tramite CPortal
Indicando nell’oggetto: “Richiesta conguaglio contributo di costruzione tra Pratiche Edilizie”.
In caso di istruttoria favorevole e accoglimento della richiesta di conguaglio, il richiedente vedrà compensare quanto dovuto per il nuovo titolo edilizio, con quanto già versato nelle precedente pratica.
Il conguaglio viene formalizzato con determinazione contabile.
In caso di esito negativo, il titolare può richiedere formale istanza di rimborso di quanto versato, con le modalità indicate dal Comune.
Il Servizio procede con la verifica della richiesta entro i termini decennali di applicazione della riscossione coattiva del RD 639/1910.
Ultimo aggiornamento: 19/03/2026
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