Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono Enti del Terzo Settore, costituiti in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
Le APS e le ODV perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.
Si avvalgono in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Possono attivare rapporti di lavoro retribuito (dipendente, autonomo o di altra natura), solo quando ciò serva allo svolgimento delle loro attività e finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero dei volontari o, per le APS, il 20% del numero degli associati.
Occorrono almeno 7 persone fisiche o 3 Associazioni di Promozione Sociale / Organizzazioni di Volontariato. Possono partecipare altri ETS (Enti del Terzo Settore) o enti senza scopo di lucro se il loro numero non è superiore al 50% del numero delle APS / ODV.
Come fare
Per costituire un'APS o una ODV è necessario:
creare una base associativa e di promozione sociale / volontariato adeguata per svolgere le attività di interesse generale nel rispetto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non a scopo di lucro;
convocare l’Assemblea degli associati promotori per stipulare l’atto costitutivo (alla presenza o meno del notaio, necessario solo per l’acquisizione della personalità giuridica) e per approvare lo Statuto;
richiedere all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'attribuzione del Codice Fiscale ed eventualmente la partita Iva, se l’associazione intende svolgere un’attività commerciale abituale, e registrare l’atto costitutivo e lo Statuto.
In più per quanto riguarda le ODV:
le risorse economiche devono provenire da quote associative, contributi pubblici o privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale;
gli amministratori devono essere scelti tra gli associati che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal codice civile. Ad essi non può essere attribuito alcun compenso (ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo in possesso dei requisiti professionali), salvo il rimborso di spese effettive e documentate.
APS
Per atti costitutivi e modifiche statutarie:
imposta di bollo;
imposta di registro.
In caso di modifiche per adeguamenti normativi le imposte non vengono applicate.
ODV
Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.
Ulteriori informazioni
Lo statuto
Lo Statuto deve essere conforme alle norme del Codice Civile e a quelle del Codice del Terzo Settore. Le APS e le ODV possono chiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per poter godere anche di benefici fiscali, finanziari e di altra natura, specifici per queste associazioni, come quelli connessi alla stipula di convenzioni con le Amministrazioni pubbliche.
Ai fini dell'iscrizione al RUNTS, lo Statuto delle APS e delle ODV deve contenere questi elementi:
indicazione nella denominazione dell'associazione dell'acronimo "APS" / "ODV" o della espressione per esteso “Associazione di Promozione Sociale” / "Organizzazione di Volontariato";
la sede legale;
l'assenza di scopo di lucro;
la durata dell'ente, se prevista;
le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
le attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale;
il patrimonio iniziale, ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza;
i diritti e gli obblighi degli associati;
i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.
Segnalazioni e precisazioni
Non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà - in favore della comunità e del bene comune. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione medesima; sono vietati, in ogni caso, rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
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