Esenzione Canone Rai

21.01.2026 - Prorogata al 2 febbraio 2026 la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive (quadro A) valide per l'anno 2026.

Cos'è il Canone Rai

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia anagrafica. L'importo del canone TV è di 90 euro. Il pagamento avviene mediante addebito sulle bollette elettriche suddiviso in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre, si presume infatti che il titolare di una fornitura elettrica ad uso domestico detenga un apparecchio televisivo nell'immobile dove ha la residenza.

Esenzione cittadini che non detengono apparecchi televisivi

I cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.

Attenzione: la dichiarazione sostitutiva ha validità annuale ne consegue che, se non viene ripresentata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

Come fare la dichiarazione sostitutiva

Il modello di dichiarazione sostitutiva (quadro A), è disponibile alla pagina "Contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale" del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il modulo può essere inviato:

  • tramite un’applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia;
  • tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

  • dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno
  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2022 avrà effetto per il canone del 2023). Poiché la scadenza del 31 Gennaio 2026 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive (quadro A) valide per l'anno 2026 cade di sabato, il termine è prorogato al 2 Febbraio 2026.

Esenzione anziani

I cittadini che hanno compiuto 75 anni,  con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono richiedere di essere esonerati dal pagamento del canone TV.

Per richiedere l'esonero possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia e presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione. La richiesta, accompagnata da un documento di identità valido, deve essere compilata sull’apposito modello. I modelli sono disponibili alla pagina Cittadini ultrasettantacinquenni del sito dell'Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

L'esenzione non ha scadenza. Per continuare ad avvalersi dell’agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni.

Come fare la dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di esonero può essere presentata nei seguenti modi:

  • tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino;

  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Esenzione diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici;
  • i funzionari o gli impiegati consolari;
  • i funzionari di organizzazioni internazionali (esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile);
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

Come fare la dichiarazione sostitutiva

Il modello di dichiarazione sostitutiva si trova alla pagina "Diplomatici e militari stranieri" del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il modulo va presentato direttamente dall'interessato, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e ha effetto in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora, a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).

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Ultimo aggiornamento: 21/01/2026

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