Le vendite di fine stagione (i cosiddetti "saldi") riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
In quanto vendite straordinarie, le merci offerte in saldo devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Devono sempre essere indicati:

  • il prezzo normale di vendita;
  • lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.

Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie, quindi saldi compresi, devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi dell'avvenuta comunicazione al SUEAP.

È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Con propria deliberazione la Giunta regionale individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, della Legge Regionale 62/2018, è vietato effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, che formano oggetto delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti l’inizio delle suddette vendite.

 

Non occorre presentare alcuna pratica al SUEAP, ma solo rispettare i tempi di inizio e di durata dei saldi stabiliti dalla Regione Toscana.

Per informazioni

Sportello per l'edilizia e le attività produttive (Sueap)

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