Money transfer (trasferimento di denaro all'estero)
Aggiornato il: 06/02/2024
Tra le numerose tipologie di attività inserite nei servizi di pagamento offerti al pubblico, una delle più comuni è quella del trasferimento di denaro all'estero (money transfer), così ridefinita dall'art. 5 comma 1 del D.M. Economia/Finanze 17.2.2009 (in vigore dal 18.4.2009): "Per prestazione di servizi di pagamento si intende, tra le altre, anche l'attività di incasso e trasferimento di fondi".
Se si esercita l'attività come agente occorre documentare (verificare) l'iscrizione della società finanziaria o dell'istituto di pagamento presso la Banca d'Italia.
L'agente in attività finanziarie può anche (ai sensi del D. Lgs. 169/2012 art. 10) nominare un collaboratore di agenzia per l'attività finanziaria. Fra tali collaboratori, quelli che operano in forma di società di capitali non devono superare l’esame richiesto per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, ma sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM).
Gli agenti incaricati da un istituto di pagamento o da un istituto di moneta elettronica autorizzato da uno Stato Comunitario (es. Western Union, MoneyGram, ecc.) non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria (Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze ID 993439 del 15.11.2011 - Direttiva Europea 2007/64/CE - combinato disposto artt. 114-decies e 128-quater, comma 7, del TUB).
Riepilogando, cosa serve:
per l'istituto di pagamento: iscrizione nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia;
per l'agente in servizi di pagamento: iscrizione definitiva nell'elenco degli agenti in attività finanziarie.
Nessuno degli adempimenti necessari per svolgere l'attività di money transfer è di competenza del SUEAP comunale, ad eccezione degli aspetti edilizi.
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