Funzioni della Giunta

La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
È composta da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore; per i Comuni come Prato, nella fascia tra 100.000 e 250.000, la normativa prevede il Sindaco più al massimo 9 assessori.
La Giunta resta in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco.
Ha competenza generale e residuale e quindi compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti.

Principali funzioni della Giunta

  • compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di Governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o della dirigenza;
  • collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
  • riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
  • adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  • adotta il piano esecutivo di gestione che determina gli obiettivi e assegna ai dirigenti le relative risorse per conseguire gli obiettivi assegnati;
  • in caso d’urgenza, adotta le deliberazioni di variazione del bilancio, salva ratifica da parte del Consiglio Comunale nei successivi sessanta giorni;
  • approva la programmazione triennale della dotazione organica del personale;
  • nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche, approva i progetti definitivi ed esecutivi e le relative varianti delle opere pubbliche;
  • approva i piani di lottizzazione, quando essi siano semplici strumenti di attuazione del piano regolatore;
  • stabilisce le aliquote delle tariffe e dei servizi, nell’ambito dei regolamenti adottati dal Consiglio Comunale.

 

Funzioni degli Assessori

I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco (anche al di fuori dei componenti del Consiglio), fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

A ciascun Assessore è solitamente attribuita la "delega" per un determinato settore (materia) dell'attività amministrativa dell'ente. In virtù della delega, l'Assessore riferisce in Giunta sulle questioni relative al suo settore e redige le relative deliberazioni.

Il Vicesindaco

Viene individuato dal Sindaco tra i componenti della Giunta comunale ed ha il compito di sostituire il Sindaco in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione.

Alle funzioni vicarie del Sindaco, al Vicesindaco si aggiunge quella di Assessore e, come tale, riceve normalmente dal sindaco la "delega" per alcune materie o atti.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo di Sindaco e  
Vice Sindaco   le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano.

 

Ultimo aggiornamento: 03/07/2024

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