04/03/2026

I partiti e gruppi politici e i promotori del referendum possono designare presso ogni seggio due propri rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

La nomina deve essere fatta dai delegati espressamente individuati allo scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista.

Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione: Presentazione delle nomine dei rappresentanti di lista.

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