L'attività di stireria ad uso industriale, commerciale e sanitario (quindi per privati cittadini, industrie esterne non di filiera, ristoranti, alberghi, ospedali, case di cura...) di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra - svolta professionalmente e costituita ed operante ai sensi della legislazione vigente - rientra nella definizione tecnico-legale di tintolavanderia professionale, in particolare per l'obbligo di nomina di un Responsabile Tecnico che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede di stireria indicata.
Restano escluse le stirerie esercitate non autonomamente in forma di impresa ma nell'ambito di un ciclo produttivo di aziende tessili o, comunque, all’interno di uno stabilimento industriale indirizzato alla realizzazione di prodotti finali.
Nei locali dove è svolta l'attività di stireria devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti e copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) depositata al Comune.
È vietato lo svolgimento dell'attività di stireria in forma ambulante o di posteggio.
Il titolare, il direttore tecnico ove previsto e, nel caso di associazioni, società o raggruppamenti, tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs 59/2011 (Codice Leggi Antimafia), non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 dello stesso D.Lgs 59/2011.
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Per ogni sede dell'impresa deve essere designato - nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all'impresa - un Responsabile Tecnico in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale prescritti dall'art. 2 della Legge 84/2006:
I titoli di studio costituenti requisito valido ai fini dell'idoneità professionale ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c) sono quelli individuati dall'Accordo adottato in sede di Conferenza Regioni e Province Autonome il 20/12/2012 e recepiti dalla D.P.G.R. n. 1172 del 23/12/2013 (in "Normativa e regolamenti").
Con il parere n. 18008 del 9/02/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha ritenuto necessaria la nomina di un Responsabile Tecnico anche per le imprese che intendano svolgere la sola attività di stireria, salvo il caso in cui l’attività medesima non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.
Sebbene previsti dalla Legge Regionale 56/2013, i percorsi formativi per conseguire il requisito di idoneità professionale previsto dalla normativa statale non sono stati avviati sul territorio della Regione Toscana da parte degli organismi accreditati per la formazione.
La Legge Regionale Toscana n. 6 del 27/01/2016, introducendo un comma 2-bis all'art. 12 della L.R. 56/2013, è intervenuta concedendo una proroga fino al 20.2.2019 per conseguire, attraverso la frequenza dei percorsi formativi, l'idoneità professionale da parte del Responsabile Tecnico che svolgeva tale funzione in modo provvisorio alla data del 20.2.2016.
La proroga del termine non riguarda le stirerie che hanno avviato l'attività dopo il 20.2.2016 nè quelle che hanno già provveduto a comunicare al Comune il nominativo di un Responsabile Tecnico professionalmente idoneo e designato in modo definitivo.
L'avvio, le variazioni e il trasferimento di sede di un'attività di stireria sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), utilizzando il codice attività 96.01.1R.
La sospensione e la cessazione dell'attività di stireria iniziata o esistente sono soggette a comunicazione sempre tramite STAR.
vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 c. 3 della L. 241/1990.
Secondo il tipo di lavorazione effettuata e l'utilizzo di sostanze chimiche e/o pericolose, l'attività di stireria può rientrare nell'elenco delle industrie classificate insalubri dal Decreto Ministero della Sanità del 5/9/1994 e pertanto essere soggetta al rispetto dei relativi requisiti e procedure, quali meglio dettagliati nella scheda Industrie insalubri.
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