Separazione/divorzio breve davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Comune)
Documenti necessari, tempi per la pratica, costi
I coniugi che decidono di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione/divorzio precedenti, ma non hanno i requisiti previsti per accedere al procedimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile (perchè hanno figli minorenni, con handicap o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e/o accordi patrimoniali), possono rivolgersi agli avvocati di parte.
Gli avvocati attraverso una 'procedura breve', individuata dalla legge come 'convenzione di negoziazione assistita', redigeranno apposito accordo sottoscritto dalle parti.
Documenti richiesti agli avvocati
Tempi e iter
Documenti richiesti agli avvocati per il deposito:
Accordo di negoziazione assistita
in copia conforme all'originale, rilasciata dalla procura o copia autenticata dall'avvocato
Documenti d’identità degli avvocati, anche se a depositare è solo uno su delega dell’altro
Fac-simile di lettera di trasmissione
Modulo per la rilevazione obbligatoria dei dati inerenti separazioni e divorzi (facoltativo ma gradito)
Consegna (senza necessità di appuntamento), oppure trasmissione dell’accordo di separazione/divorzio/modifica, concluso con convenzione di negoziazione assistita, nei seguenti modi:
Allegando l’accordo firmato digitalmente
Gli avvocati trasmetteranno l’accordo entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica per l'acquisizione del nulla osta o dell'autorizzazione (in presenza di figli il Tribunale, se lo ritiene necessario, fissa entro i trenta giorni successivi la comparizione delle parti).
Gli avvocati, dopo avere ricevuto dal Procuratore della Repubblica la comunicazione del provvedimento di nulla osta o autorizzazione, devono depositare, a pena di sanzione, entro 10 giorni dalla comunicazione della Procura, una copia conforme all’originale dell’accordo emessa dal Tribunale, o, in alternativa, una copia autenticata dall’avvocato, presso il Comune che detiene l’atto di matrimonio originario, vale a dire il Comune dove è stato celebrato il matrimonio (iscritto) o dove è stato trascritto se si tratta di matrimonio celebrato all’Estero.
Ricevuto l'accordo, l'Ufficiale di Stato Civile procede a trascriverlo nei registri di Stato Civile e ai successivi adempimenti, ivi compreso l’aggiornamento dello stato civile in caso di divorzio.
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