Il Bonus facciate è un incentivo per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna che prevede una detrazione con aliquota al 90% (spese documentate e sostenute nel 2020/2021) o al 60% (spese documentate e sostenute nel 2022).
L'agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull'intero perimetro esterno dell'edificio e anche sui balconi, ornamenti, grondaie ecc.
Nel caso in cui l’intervento influisca dal punto di vista termico oppure interessi oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, viene richiesto il soddisfacimento di specifici requisiti di prestazione energetica.
A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
Edificio ubicato nelle zone A e B individuate dal relativo decreto ministeriale o in zone assimilabili
Spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2021 detrazione del 90%; fino al 31 dicembre 2022 detrazione del 60%
Detrazione
In 10 quote annuali costanti e di pari importo
Per interventi oltre il 10% della superficie
Pratica Enea entro 90 giorni
Il bonus può essere usufruito da:
persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
società semplici;
associazioni tra professionisti;
contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
Le spese devono essere documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Inoltre, per accedere a tale agevolazione, l’edificio deve trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in aree a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:
zone A - Parti del territorio con agglomerati urbani con carattere storico, artistico o particolare pregio ambientale;
zone B - Parti del territorio totalmente parzialmente edificate, diverse dalle A;
Sono escluse dal bonus facciate le zone C, D, E e F (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi, nuovi impianti industriali ecc).
Per ottenere il bonus è necessario effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale (anche "on line") dal quale risulti:
causale del versamento;
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico;
fornire i dati catastali dell'immobile;
comunicare preventivamente la data inizio lavori all'ASL di competenza.
Per interventi di efficienza energetica (oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda) è necessario :
comunicazione all'ENEA con codice CPID assegnato dal sito ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori della scheda descrittiva interventi effettuati;
asseverazione di un tecnico per gli interventi effettuati;
attestato di prestazione energetica (APE) e relazione tecnica per il contenimento del consumo di energia dell’intervento (d.lgs 192/2005) redatti da un tecnico abilitato;
schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
Per ulteriori dettagli rivolgersi ad un tecnico di fiducia.
Per maggiori approfondimenti consultare il sito dell'ENEA.
La detrazione avviene in 10 quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art.1 commi 219-224