L’Attestato di Prestazione Energetica degli immobili (APE) certifica  la qualità energetica di un immobile collocandolo in un sistema di classi energetiche che va dalla classe G, la più scadente, alla classe A4, la più prestante.

La classe energetica di un edificio è definita in base al consumo di energia necessaria per alimentare tecnologie, servizi e impianti presenti nell’edificio stesso: riscaldamento, acqua calda sanitaria, condizionamento estivo, ventilazione meccanica controllata e, per unità immobiliari con destinazione d’uso non residenziale, anche illuminazione di interni e il trasporto di persone con sistemi quali scale mobili o ascensori.

L’attestato, oltre a classificare un immobile, fornisce al proprietario informazioni importanti riferite alla qualità energetica e anche delle raccomandazioni o indicazioni per migliorarla.

L'attestato di prestazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005, deve essere richiesto ad un professionista abilitato, dal proprietario di un immobile.

Viene rilasciato per le unità immobiliari e gli edifici costruiti, venduti o locati. È il professionista che deve fare l'invio telematico in Regione Toscana tramite il portale SIERT.

L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Ai proprietari ed ai locatari degli immobili

L'attestato di prestazione energetica è redatto da un professionista abilitato (D.P.R. 16 aprile 2013 - Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici).

L'attestato di prestazione energetica deve essere trasmesso in Regione Toscana utilizzando il portale SIERT.

I costi da pagare per l'invio dell'attestato di prestazione energetica in Regione Toscana sono quelli indicati nel portale SIERT.

Portale SIERT

  • D. Lgs 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
  • D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
  • L.R. Toscana 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
  • D.P.G.R. del 25 febbraio 2010 n. 17/R e s.m.i. (Regolamento di attuazione dell’articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 - Disposizioni in materia di energia - Disciplina della certificazione energetica degli edifici).
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