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Ordinanza del 27.11.2003

Riduzione degli inquinanti atmosferici nell'area urbana

Il Sindaco

Visto il D.M. Ambiente e Sanita' 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente"

Visto D.M. Ambiente 2 aprile 2002, n.60, concernente i valori limite della qualità dell'aria;

Visto il D.M. 16.05.96 "Attivazione di un sistema di sorveglianza dell'inquinamento da ozono"

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1406 del 21.12.2001 con la quale viene preso atto della valutazione dello stato della qualità dell'aria dei Comuni toscani e vengono individuati i Comuni, tra i quali figura anche il Comune di Prato, che presentano superamenti dei valori limite contenuti nelle direttive dell'Unione Europea per più di una sostanza inquinante;

Considerato che l'area urbana di Prato è soggetta ad episodi acuti di inquinamento atmosferico che si manifestano nel periodo estivo con alte concentrazioni di O3 e nel periodo invernale con alte concentrazioni di CO, NO2 e polveri, in coincidenza con condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione di inquinanti, concentrazioni che hanno determinato e possono determinare il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente ;

Ritenuto pertanto necessario definire i criteri per l'attuazione di interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico a difesa della salute dei cittadini nel caso in cui siano stati superati o si preveda il superamento dei limiti previsti;

Preso atto che sulla base dei dati rilevati emerge come la fonte più significativa di inquinamento atmosferico nella città di Prato risulti il traffico veicolare;

Ritenuto indispensabile che la comunicazione giornaliera dell'ARPAT Dip. Prov. di Prato, relativa alle concentrazioni rilevate al termine del ciclo di monitoraggio e all'andamento previsionale delle concentrazioni per il giorno corrente ed i giorni successivi, venga trasmessa all'Amministrazione Comunale, alla A.S.L. n. 4 ed alla Provincia almeno entro le ore 12,00, al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti;

Considerato che l'obbligo di informare la cittadinanza sui livelli di inquinamento raggiunti e sulle conseguenti decisioni adottate dall'Amministrazione Comunale, venga adempiuto con la massima tempestività da parte dell'Ufficio Stampa del Comune di Prato;

Vista la proposta prot. n.77 del 31.01.02 del gruppo tecnico costituito tra il Comune di Prato, ARPAT e ASL n. 4 di Prato e vista la relazione della commissione tecnico scientifica del 11 marzo 2003 prot. 189;

vista l'ordinanza P.G. 14834 dell' 8 marzo 2002 concernente le misure da adottare al fine di limitare o prevenire gli episodi di supermento dei valori limite della qualità dell'aria;

viste la D.G.R. n. 372 del 14 aprile 2003 e la D.G.R. n. 990 del 6 ottobre 2003 con le quali la Regione individua un piano di azione , ex art. 7 del D.Lgs. n. 351/99, per la riduzione del rischio di superamento del valore limite delle polveri PM 10;

considerato che in base all'art. 1 comma 3 , punto 1, del D.M. 21 aprile 1999 n.163, nelle more di attuazione dei piani di azione da parte delle regioni continuano ad applicarsi le misure adottate dai sindaci;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30.04.92 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Sindaci di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

Ritenuto di dover dichiarare la presente ordinanza immediatamente esecutiva in considerazione dell'urgenza di provvedere;

Ordina

1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;

2. Sulla base dei dati riportati nel bollettino che il Dipartimento provinciale di Prato dell'ARPAT invia giornalmente al Sindaco, entro le ore 12,00, il Sindaco può adottare i seguenti provvedimenti:
  1. nel caso in cui siano superati i valori limite in una qualsiasi stazione, per gli inquinanti biossido di azoto, monossido di carbonio o polveri PM10 si attua l'intervento di 1° livello consistente in: "invito alla cittadinanza a ridurre l'uso del mezzo privato e degli impianti termici".
    Il superamento del valore limite si ha quando, in una qualsiasi stazione della rete, i livelli riscontrati di biossido di azoto superano il valore limite orario previsto dal D.M. 60/02 o i livelli di CO superano la media massima giornaliera su otto ore prevista dal D.M.60/02 o i livelli di polveri PM10 superano il limite di concentrazione previsto dal D.M.60/02.
  2. nel caso in cui sia superata, per il biossido di azoto, la soglia di allarme indicata dal D.M. 60/02, in una qualsiasi stazione e per il giorno successivo non sia prevista una riduzione dei livelli di inquinamento, si attua l'intervento di 2° livello, consistente in: "Chiusura dell'area urbana, come di seguito specificata , per il giorno successivo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 per tutti i veicoli ad uso privato, salvo deroghe alle categorie speciali, con il meccanismo delle targhe alterne".
  3. Nel caso in cui l'intervento di 2° livello, non abbia comportato un miglioramento sensibile alla qualità dell'aria, si attua l'intervento di 3° livello consistente in: "Chiusura dell'area urbana, come di seguito specificata, per il giorno successivo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 per tutti i veicoli ad uso privato, salvo deroghe alle categorie speciali."
  4. d) Nel caso in cui si superino i limiti di attenzione per l'ozono si attua l'intervento di avviso alla cittadinanza di ridurre l'uso del mezzo privato e per le categorie di cittadini a rischio l'invito a evitare l'esposizione e l'affaticamento nelle ore calde della giornata
3. Modalitą di avviso alla cittadinanza.

La cittadinanza sarą tempestivamente informata attraverso i seguenti servizi: 4. Qualora si verifichi la indisponibilità contemporanea di dati per ciascun inquinante da più di un terzo delle stazioni componenti la rete, saranno adottati i provvedimenti del caso sulla valutazione che formulerà il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. in base alla rappresentatività dei dati disponibili.

5. La zona del territorio comunale soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare è quella corrispondente al centro abitato di Prato compreso tra le seguenti vie: 6. Ulteriori esenzioni ai provvedimenti di limitazione della circolazione saranno stabilite con specifica ordinanza.

7. La Polizia Municipale, ed a chi altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

8. Revoca l'ordinanza PG 14834 del 8 marzo 2002

I contravventori alla medesima saranno puniti a termini di legge.

 
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