Regolamenti del Comune di Prato
Regolamento per la realizzazione di murales e per l'esercizio di spray art su spazi pubblici e privati
Articolo 1 - Oggetto, soggetti e luoghi del presente regolamento
- 1. Sono oggetto del presente Regolamento la realizzazione di disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, in ogni caso solo a livello pittorico, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.
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2. La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate, in seguito definite "murales", è permessa:
a) sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica e compresi nell'elenco previsto nel successivo art. 2;
b) ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 4. - 3. Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi di cui all'articolo 2; ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti.
Articolo 2 - Elenco degli spazi da destinare ai murales
- 1. Gli spazi da destinare alla realizzazione di "murales" sono individuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del presente Regolamento.
- 2. Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini possono mettere a disposizione propri spazi, per le finalità del presente Regolamento.
- 3. L'elenco degli spazi di cui al presente articolo sono utilizzabili unicamente da writers in possesso della writer card di cui al comma 3 dell'art. 4.
- 4. L'elenco degli spazi non può comprendere le zone e gli edifici entro il perimetro della zona A, come definita dal DM 1444/68, centro storico, così come individuato dagli strumenti urbanistici, nonché gli edifici ed aree vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio storico artistico, ambientale e architettonico.
Articolo 3 - Muri palestra
- 1. Nell'elenco di cui all'articolo due, l'Amministrazione Comunale individua degli spazi, denominati “muri palestra”, i quali potranno essere dati in gestione a gruppi di writers, ovvero utilizzati come esercizio dell'attività di writing, senza obbligo di realizzare un'opera predefinita, fermo restando l'obbligo di presentare richiesta ai sensi dell'art. 4 nonché di rispettare le disposizioni di cui all'art. 5. Il muro palestra sarà individuato da una targhetta dell'Amministrazione Comunale.
- 2. I muri palestra sono usufruibili liberamente da tutti coloro che ne hanno fatto domanda. La durata e la permanenza delle opere sono a discrezione dei giovani che lo utilizzano, facendo in modo di dare a tutti uguale possibilità di esprimersi.
- 3. Gli utilizzatori del muro palestra si impegnano periodicamente a ripulire gli spazi riverniciandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili.
Articolo 4 - Domanda di autorizzazione
- 1. I cittadini residenti nel Comune di Prato, singolarmente o riuniti in gruppi, ovvero associazioni e scuole con sede nel Comune di Prato, che hanno interesse a praticare l'arte dei "murales" devono presentare domanda in carta semplice all'amministrazione comunale.
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2. La domanda deve contenere:
- a. I dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore età, di almeno uno dei genitori o di chi esercita la podestà genitoriale;
- b. Dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione, con la quale il richiedente si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del "murale".
- c. Nel caso di minorenni o gruppi formati da minorenni la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la podestà genitoriale;
- d. L'impegno a rispettare le prescrizioni di cui al successivo articolo 5.
- 3. L'Amministrazione rilascerà al richiedente una writer card permanente, da esibire in casi di controllo da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 4. L'amministrazione comunale assegna le superfici murarie in base all'ordine di arrivo delle richieste dei giovani.
Articolo 5 - Modalità di realizzazione dell'opera
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1. L'opera non deve contenere:
- a. Disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
- b. Messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
- c. Contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, delle etnie e dei generi;
- 2. Saranno ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore.
- 3. Gli esecutori dei "murales" devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell'autorizzazione.
- 4. Nel caso si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature devono essere rispettate le norme vigenti in materia.
- 5. Il soggetto autorizzato è gestore della superficie e si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile, ove questa si degradi o sia deteriorata.
- 6. L'amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.
- 7. Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi.
Articolo 6 - Validità temporale dell'autorizzazione
- 1. L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera ha validità di sei mesi, a decorrere dal giorno del rilascio e solo per le persone in essa indicate e per lo spazio assegnato.
- 2. I soggetti titolari dell'autorizzazione non possono cederla ad altri, se non dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, che provvederà ad aggiornare i nominativi sul documento autorizzativo.
- 3. Ogni volta che è realizzato un murales, ad eccezione delle opere realizzate sui muri palestra, l'autore ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata all'Amministrazione Comunale, il quale provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.
Articolo 7 - Durata dei murales
- 1. Gli spazi rimangono occupati dai "murales" per un anno a partire dalla data in cui scade l'autorizzazione. Da quel momento in poi tali spazi tornano ad essere disponibili.
- 2. Su segnalazione dell'esecutore o di chiunque interessato, una Commissione di tre membri, nominata dall'Amministrazione Comunale e costituita da giovani writers, può decidere una più lunga permanenza dell'opera.
- 3. L'amministrazione comunale dispone la cancellazione di quelle opere autorizzate, ma ormai fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi, sia che occupino spazi di proprietà pubblica, sia che occupino spazi di proprietà privata.
Articolo 8 - Responsabilità
- 1. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento.
- 2. Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4, i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.
Articolo 9 - Vigilanza e disposizioni finali
- 1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale di vigilanza del locale Comando di Polizia Municipale.
- 2. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, l'amministrazione Comunale procede alla contestazione della violazione al responsabile, ovvero, in caso di minorenni, all'esercente la potestà genitoriale entro il termine di sessanta giorni.
- 3. Salvo il caso di più gravi sanzioni penali e amministrative, ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi e secondo il procedimento previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, da euro 100,00 a euro 500,00, nonché una sanzione pari al costo di ripristino delle intere pareti imbrattate mediante nuova tinteggiatura o di pulizia delle murature in pietra danneggiate.
- 4. I contravventori saranno inoltre esclusi dall'Elenco degli operatori autorizzati alla spray art e sarà ritirata la writer card.
- 5. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della l. 24.11.1981 n. 689 è il responsabile delle Politiche Giovanili.
- 6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari di contenuto contrario ed integrate quelle che trattano analoga materia.