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Comune di Prato
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Regolamento per il funzionamento dei Consigli Circoscrizionali

Regolamento comunale per il decentramento



Titolo I
Principi generali

Articolo 1 - Le Circoscrizioni

1. Il Comune di Prato promuove e favorisce, in armonia con i principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento, la partecipazione popolare all'attività dell'Amministrazione Comunale.

2. Il territorio del Comune è ripartito in cinque Circoscrizioni, la cui delimitazione risulta dalle planimetrie allegate al presente regolamento. Le Circoscrizioni sono così denominate: 3. Le circoscrizioni, parte integrante del Comune, sono espressione della volontà democratica dell'Amministrazione, esercitano funzioni di promozione avendo come fine la costruzione di un rapporto tra le esigenze della popolazione, la gestione della città e la crescita della partecipazione.

4. I Consigli Circoscrizionali sono organi di rappresentanza diretta dei cittadini, per questo possiedono un proprio ruolo politico propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso.

5. I Consigli Circoscrizionali sono titolari di funzioni proprie ed esercitano, altresì, le funzioni delegate dalla Giunta Comunale allo scopo di assicurare una più efficace organizzazione e gestione dei servizi comunali nel territorio.

6. I Consigli Circoscrizionali hanno autonomia decisionale per l'esercizio delle proprie attività e la gestione dei servizi di base, nel pieno rispetto degli indirizzi programmatici del Consiglio Comunale.

Articolo 2 - Modifiche del Territorio Circoscrizionale

1. Il territorio delle circoscrizioni ed il loro numero potranno essere variate solo con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere dei Consigli Circoscrizionali direttamente interessati.

2. Possono inoltre avanzare proposta di modifica del territorio o del numero delle circoscrizioni: In tal caso la proposta deve essere sottoscritta da ciascun elettore, specificando luogo, data di nascita e domicilio dei firmatari. La firma deve essere autenticata a norma di legge.

3. La proposta deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 90 giorni. La decisione del Consiglio Comunale è comunicata ai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali interessate ed ai primi tre firmatari della proposta.

4. Il Consiglio Comunale, nei casi comportanti la modifica del numero delle Circoscrizioni o rilevanti mutamenti nella loro consistenza demografica o territoriale, puo' disporre la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale e dall'apposito regolamento.

Articolo 3 - Organi della Circoscrizione

1. Gli organi istituzionali della Circoscrizione sono: 2. Essi hanno sede nel territorio della circoscrizione.

3. è organo di coordinamento dell'azione delle Circoscrizioni il Collegio dei Presidenti.
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Titolo II
Diritti dei cittadini


Articolo 4 - Diritto alla Partecipazione

1. I cittadini, singoli od associati, partecipano alla programmazione delle attività della propria Circoscrizione, nonchè alla loro concreta attuazione ed alla gestione dei servizi assegnati alle Circoscrizioni in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

2. Il Consiglio di Circoscrizione favorisce forme di autogestione da parte degli utenti dei servizi nell'ambito di specifici progetti di intervento con modalità e obiettivi determinati in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

Articolo 5 - Diritto di Riunione

1. Le Circoscrizioni favoriscono l'esercizio del diritto di riunione per tutti coloro, che risiedono o svolgono la propria attività di lavoro o di studio nella circoscrizione, mettendo a disposizione i centri civici o altre strutture idonee in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

2. Le condizioni e le modalità d'uso sono disciplinate dal Consiglio Circoscrizionale in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

Articolo 6 - Diritto all'Informazione

1. Le Circoscrizioni garantiscono il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal "regolamento sul diritto di accesso" in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

2. Ogni Circoscrizione adotta tutte le iniziative per favorire l'informazione dei cittadini sulla propria attività, sui servizi da essa erogati, sui servizi comunali in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

3. Il Consiglio di Circoscrizione ha libero accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e ne favorisce la conoscenza in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

Articolo 7 - Sportello Polifunzionale

1. Presso le Circoscrizioni è istituito lo "sportello polifunzionale".

2. Tramite lo sportello polifunzionale, il cittadino puo': 3. Ai fini di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale attiva apposite convenzioni con enti, società od altri soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi per collegare, tramite sistemi informatici, le rispettive banche dati e consentire al cittadino di espletare presso un unico sportello tutti gli adempimenti necessari alla fruizione dei servizi erogati nel territorio comunale.

Articolo 8 - Iniziativa Popolare

1. Tutti i cittadini residenti nella circoscrizione o che in essa svolgono attività lavorative hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte al Presidente, per questioni che interessano la Circoscrizione in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

2. Le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta da almeno 150 cittadini, specificando il relativo domicilio in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

3. Il Presidente della circoscrizione, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'istanza, la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale. Tenuto conto dell'oggetto della petizione e della richiesta dei firmatari, il Presidente puo' convocare un'assemblea pubblica o altre forme di consultazione in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

4. Il Presidente è tenuto a comunicare al primo firmatario la data in cui l'argomento è iscritto all'ordine del giorno in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

5. Un rappresentante dei firmatari ha diritto di parola nel corso del dibattimento riguardante l'istanza, la petizione o la proposta in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

6. Le istanze, petizioni e le proposte presentate alle Circoscrizioni, riguardanti oggetti che risultino non essere di loro pertinenza, sono trasmesse agli Assessori ed ai Dirigenti dei Settori competenti per materia entro 20 giorni dal ricevimento a cura del Presidente della Circoscrizione, dandone comunicazione al primo firmatario. L'assessore od il dirigente competente sono tenuti, entro trenta giorni, a fornire risposta scritta al Presidente della Circoscrizionale ed al primo firmatario dell'istanza o della proposta o della petizione in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

7. Le deliberazioni di accoglimento o di rigetto delle istanze o delle proposte, ovvero le risposte dei soggetti di cui al comma precedente, opportunamente motivate, sono trasmesse al primo firmatario in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

Articolo 9 - Consultazioni

1. Le Circoscrizioni, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, consultano la comunità circoscrizionale o particolari categorie sociali su questioni di rilevante interesse in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

2. La consultazione avviene attraverso la convocazione di assemblee pubbliche, l'attivazione di sondaggi di opinione, la creazione di consulte circoscrizionali e forum circoscrizionali in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

3. Le assemblee pubbliche sono convocate dal Presidente del Consiglio Circoscrizionale che le presiede in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

4. Le consultazioni di cui al comma 2 possono avvenire anche tramite strumenti informatici, che garantiscono libertà, segretezza, personalità ed uguaglianza nella espressione del parere in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

Articolo 9 bis - Referendum Circoscrizionale

1. Le circoscrizioni, singole o associate, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, possono promuovere referendum consultivi circoscrizionali in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

2. Cinquecento cittadini che abbiano la residenza, la dimora o una sede individuale di attività nella circoscrizione e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono presentare richiesta di referendum consultivo popolare in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

3. Le firme dei cittadini richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle norme vigenti.

4. I referendum consultivi circoscrizionali sono indetti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

5. Hanno diritto di voto, nei referundum consultivi circoscrizionali, tutti i cittadini che abbiano la residenza, la dimora o una sede individuale di attività nella circoscrizione e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

6. I Referendum Consultivi Circoscrizionali possono essere indetti esclusivamente:
- nelle materie di competenza circoscrizionale;
- per la richiesta di istituzione o soppressione di un servizio circoscrizionale in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

7. I Referendum Consultivi Circoscrizionali sono indetti, di norma, in due sessioni elettorali. La prima sessione è compresa tra il 1° Marzo ed il 30 Aprile. La seconda sessione è compresa tra il 1° Ottobre ed il 30 Novembre in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

8. In caso di contemporanea indizione di elezioni politiche nazionali, europee od Amministrative, il Referendum Circoscrizionale è rinviato alla sessione successiva in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

Articolo 10 - Forme Associative

1. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale è assicurata e garantita la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Circoscrizione attraverso libere forme associative in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

2. Ciascuna Circoscrizione assume come proprio il registro comunale delle associazioni, di cui all'art. 37 dello Statuto in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

3. Il Registro Circoscrizionale delle Associazioni è formato da quelle iscritte nel registro comunale, aventi sede o attività nella circoscrizione medesima.

4. La domanda deve essere sottoposta all'esame del Consiglio di Circoscrizione che deve motivare l'eventuale rigetto della richiesta. Il Presidente comunica agli interessati le decisioni del Consiglio in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.

5. Spetta al Consiglio Circoscrizionale l'esclusione delle forme associative dall'albo per mancato rispetto degli impegni assunti o per perdita dei requisiti in base al Regolamento Comunale della Partecipazione in vigore.
 
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