
Servizi al cittadino e alle imprese del Comune di Prato
Accensione degli impianti di riscaldamento
Che cos'è
Breve descrizione
In base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 il Comune di Prato è classificato in zona climatica "d".
Per questa zona climatica, l’esercizio degli impianti destinati al riscaldamento invernale è consentito per 12 ORE giornaliere nel periodo compreso tra il 1° NOVEMBRE e il 15 APRILE.
La temperatura all’interno delle abitazioni non deve superare i 20°, con una tolleranza massima di 2° in più.
In presenza di condizioni climatiche eccezionali, il sindaco può consentire l’accensione degli impianti termici al di fuori di tale periodo, con un’apposita ordinanza.
Si ricorda che la manutenzione periodica del proprio impianto termico (vedi sezione "Link utili") è un obbligo previsto dall’art. 31 della Legge 9 gennaio 1991 n.10, al fine di ottimizzare il rendimento energetico della caldaia e contenere il consumo di energia.
Per questa zona climatica, l’esercizio degli impianti destinati al riscaldamento invernale è consentito per 12 ORE giornaliere nel periodo compreso tra il 1° NOVEMBRE e il 15 APRILE.
La temperatura all’interno delle abitazioni non deve superare i 20°, con una tolleranza massima di 2° in più.
In presenza di condizioni climatiche eccezionali, il sindaco può consentire l’accensione degli impianti termici al di fuori di tale periodo, con un’apposita ordinanza.
Si ricorda che la manutenzione periodica del proprio impianto termico (vedi sezione "Link utili") è un obbligo previsto dall’art. 31 della Legge 9 gennaio 1991 n.10, al fine di ottimizzare il rendimento energetico della caldaia e contenere il consumo di energia.