28.05.2020 - Con la Legge 160 del 27.12.2019 è stata abrogata l'imposta municipale propria ed è stata introdotta la Nuova IMU.  Per informazioni sulla Nuova IMU è possibile consultare la pagina dedicata. Questa pagina rimarrà pubblicata per 5 anni per gli adempimenti necessari.

IMU

L’IMU è una imposta comunale che sostituisce l'ICI e l’Irpef e relative addizionali, dovute sui redditi fondiari per i beni non locati.

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Per maggiori informazioni vedere la pagina sull’IMU a cura di sori spa.

Aliquote

Il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 21.03.2019 ha approvato le aliquote dell’imposta per l’anno 2019. Le aliquote non subiscono alcuna modifica rispetto a quelle del 2018.

Abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9:

  • aliquota pari a 6 per mille e detrazione pari a € 200;
  • si ricorda che dall’anno 2014 non è più prevista la maggiorazione della detrazione pari a € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.

Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D:

  • per questa tipologia di immobili l’imposta deve essere versata in parte allo Stato ed in parte al Comune. L’aliquota complessiva è pari all’1,06 % ed è così suddivisa:
    • maggiorazione di aliquota spettante al comune pari allo 0,3 %;
    • quota spettante allo stato aliquota dello 0,76 %.

Immobili diversi dai precedenti:

  • aliquota ordinaria pari all’1,06 %.
     

Immobili esenti

Sono esenti dall’imposta le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale e relative pertinenze*, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari e relative pertinenze* appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annulla-mento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 2014/2011;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali nonché quelli ricadenti nelle aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati con la circo-lare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993.

Nota: * le pertinenze dell’abitazione principale sono costituite da immobili appartenenti alle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria.

Solo per chi ha richiesto agevolazioni:
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo in cui si sono verificate le variazioni), a pena decadenza del beneficio.

In tutti i casi:

Utilizzare il servizio online.

Versamenti

  • entro il 16.06.2019 versamento in acconto
  • entro il 16.12.2019 versamento a saldo

Se il giorno della scadenza cade di sabato o domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24.

Online

Calcola online l'imposta da pagare: calcola l'importo e scarica il modello F24 compilato

Codici tributo

Per quanto disposto dalla L. 24.12.2012 n. 228, art.1 comma 380 lettere a) ed f), per tutti gli immobili, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’IMU con le seguenti ripartizioni:

  • allo stato per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D considerando l’aliquota dello 0,76 % - (codice tributo per modello F24 – 3925 - avendo cura di indicare il codice comune G999);
  • al comune per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D considerando l’aliquota dello 0,3% (0,26% in caso di possesso dei requisiti per l’agevolazione di cui alla precedente lettera a) - codice tributo per modello F24 – 3930 - avendo cura di indicare il codice comune G999;
  • interamente al comune per tutti gli altri immobili e le aree edificabili, applicando l’aliquota dell’1,06% (1,02% in caso di possesso dei requisiti per l’agevolazione di cui alla precedente lettera b e nella misura del 75% in caso di immobile locato a canone concordato) - codici tributo per modello F24: per i fabbricati 3918, per le aree edificabili 3916 e per i terreni 3914 - avendo cura di indicare il codice comune G999;
  • interamente al comune per le abitazioni principali classificate catastalmente A/1, A/8 e A/9 applicando l’aliquota dello 0,6% e la detrazione di € 200 - codice tributo per F24 – 3912 - avendo cura di indicare il codice comune G999.

Agevolazioni

Sono concesse le seguenti condizioni agevolative:

  • nel caso di possesso di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, da parte del personale in servizio permanente si applica la disciplina relativa all’abitazione principale anche nel caso in cui non ci siano le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; Elenco personale in servizio permanente:
    • Forze armate
    • Forze di polizia ad ordinamento militare
    • Forze di polizia ad ordinamento civile
    • Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
    • Personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)
  • Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, adibite ad abitazione principale, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale di € 200; (non si applica invece l’aliquota ridotta per l’abitazione principale).

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • che il contratto sia registrato;
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431) l’imposta si determina applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura del 75% quindi con una riduzione del 25%.

  • Regolamento Comunale - Imposta municipale propria (IMU)
  • L. 24.12.2012 n. 228, art.1 comma 380 lettere a) ed f)
  • articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
  • Legge 208/2015
  • Legge 9/12/1998 n. 431
  • circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993
  • art. 13, c.8 del D.L. 201/2011
  • L. 2014/2011
  • decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
  • L. 22/06/2016
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