28.05.2020 - Con la Legge 160 del 27.12.2019 è stata abrogata l'imposta municipale propria ed è stata introdotta la Nuova IMU. Per informazioni sulla Nuova IMU è possibile consultare la pagina dedicata. Questa pagina rimarrà pubblicata per 5 anni per gli adempimenti necessari.
L’IMU è una imposta comunale che sostituisce l'ICI e l’Irpef e relative addizionali, dovute sui redditi fondiari per i beni non locati.
Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Per maggiori informazioni vedere la pagina sull’IMU a cura di sori spa.
Il Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 21.03.2019 ha approvato le aliquote dell’imposta per l’anno 2019. Le aliquote non subiscono alcuna modifica rispetto a quelle del 2018.
Abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9:
Immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D:
Immobili diversi dai precedenti:
Sono esenti dall’imposta le seguenti tipologie di immobili:
Nota: * le pertinenze dell’abitazione principale sono costituite da immobili appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed è consentito considerare come pertinenza al massimo un immobile per ciascuna categoria.
Solo per chi ha richiesto agevolazioni:
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti dovranno essere dichiarate entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo in cui si sono verificate le variazioni), a pena decadenza del beneficio.
In tutti i casi:
Utilizzare il servizio online.
Se il giorno della scadenza cade di sabato o domenica il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
I versamenti devono essere effettuati a mezzo del modello di pagamento F24.
Calcola online l'imposta da pagare: calcola l'importo e scarica il modello F24 compilato
Per quanto disposto dalla L. 24.12.2012 n. 228, art.1 comma 380 lettere a) ed f), per tutti gli immobili, i contribuenti sono tenuti al versamento dell’IMU con le seguenti ripartizioni:
Sono concesse le seguenti condizioni agevolative:
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto, dal 2016, un abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La norma stabilisce inoltre che per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni:
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431) l’imposta si determina applicando l’aliquota stabilita dal Comune nella misura del 75% quindi con una riduzione del 25%.
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.