Fatturazione elettronica nei confronti di una PA

I fornitori che cedono beni o prestano servizi nei confronti di una PA (Pubblica Amministrazione) sono obbligati ad emettere esclusivamente Fatture Elettroniche in formato XML, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it . L’obbligo si applica anche agli enti che emettono fatture nei confronti di altre PA.

Non potranno essere accettate fatture cartacee, in quanto emesse in violazione di legge e pertanto verranno rifiutate dal Comune con invio di raccomandata o PEC.

Si ricorda inoltre che non è possibile effettuare pagamenti su preventivi; analogamente i professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula, in quanto la PA non può procedere ad alcun pagamento prima che la fattura sia alla stessa trasmessa in formato elettronico.

I passi da fare

1
Preparare documenti
2
Inviare la fattura
3
Attesa conferma
4
Consegna della fattura

Chi è obbligato a fare la fattura

  • I titolari di partita IVA, che devono emettere fattura nei confronti della P.A. per cessioni di beni o prestazioni di servizi
  • Fornitori di beni provenienti da San Marino, dal 1.07.2022

Chi è escluso

  • I prestatori occasionali
  • I fornitori esteri ad eccezione dei fornitori di beni provenienti da San Marino
  • Le associazioni prive di partita Iva che emettono note di addebito non soggette ad Iva

Dati da scrivere nella fattura

Tempi e iter

  • Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI)
  • Sdl dopo aver effettuato alcuni controlli, notifica lo scarto della fattura o la inoltra all’ente destinatario
  • Sdl notificherà se la consegna è andata a buon fine o se si è verificata una mancata consegna
  • Se entro 15 giorni non viene rifiutata, sarà inviata una notifica di decorrenza termini sia al mittente che al destinatario e la fattura si considera consegnata

Sono obbligati alla fatturazione elettronica

I titolari di partita IVA, che devono emettere fattura nei confronti della P.A. per cessioni di beni o prestazioni di servizi, anche nel caso di emissione di fatture esenti o non imponibili Iva.

Sono obbligati alla fattura elettronica nei confronti delle PA, anche i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio”, di cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui alla L.190/2014, art.1, commi da 54 a 89.

I professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula.

Dal 1 luglio 2022, sono obbligati alla fatturazione elettronica anche i fornitori di beni provenienti da San Marino.

Sono esclusi dalla fatturazione elettronica

  • I prestatori occasionali.
  • I fornitori esteri ad eccezione dei fornitori di beni provenienti da San Marino.
  • Le associazioni prive di partita Iva che emettono note di addebito non soggette ad Iva ai sensi del combinato disposto art. 1-4 del DPR 633/72.

Caratteristiche

La Fattura Elettronica obbligatoria verso le PA ha delle caratteristiche, che garantiscono l’immodificabilità della fattura, la sua origine, la sua leggibilità, ben precise:

  • è emessa in formato XML, secondo specifiche tecniche obbligatorie
  • è  firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata)
  • è trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio SdI (www.fatturapa.gov.it)
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

I dati presenti nella fattura XML possono essere visualizzati in un formato leggibile e stampabile.
 

Dati da scrivere

Gli enti, tramite l’IPA (www.indicepa.gov.it), hanno comunicato i propri dati relativi all’ufficio di fatturazione, questi dati sono pubblicati sul sito dell’IPA e sono utilizzati dallo SdI (Sistema di Interscambio) per il corretto instradamento delle fatture verso la PA.

Il Comune di Prato ha individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ha attribuito il codice univoco ufficio (da inserire in ogni fattura), che consente al Sistema di Interscambio di instradare correttamente la fattura:

Codice Univoco Ufficio: UFQE3T - Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Tutti i dati utili per l'emissione delle fatture elettroniche al Comune di Prato da parte dei fornitori:

  • Denominazione Ente: COMUNE DI PRATO
  • Codice Univoco Ufficio: UFQE3T
  • Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
  • Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica: 84006890481
  • Partita Iva: 00337360978
  • Regione dell'ufficio: Toscana
  • Provincia dell'ufficio: PO
  • Comune dell'ufficio: Prato
  • Indirizzo dell'ufficio: Piazza del Comune, 2
  • Cap dell'ufficio: 59100

Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda ai fornitori di riportare nei documenti contabili anche i seguenti dati:

  • Codici CIG e/o CUP, ove previsti dalla normativa (da inserire negli appositi campi Codice CIG e Codice CUP all’interno dei blocchi “Dati Convenzione” o “Dati Ordine Acquisto” o “Dati Contratto” ;
  • Estremi della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura (da inserire nel campo "riferimento amministrazione");
  • Estremi dell'impegno di spesa e del capitolo di bilancio (da inserire nel campo "riferimento amministrazione");
  • Estremi del buono d'ordine (da inserire nel campo "ordine").

La trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che provvede ad indirizzare correttamente la fattura elettronica agli uffici delegati alla ricezione, individuati nell'IPA www.indicepa.gov.it.

I fornitori possono effettuare la trasmissione della fattura firmata digitalmente, direttamente accreditandosi sul SdI oppure avvalendosi di un intermediario.

È necessario che il fornitore conosca il codice dell’ufficio di fatturazione dell’ente al quale deve recapitare la fattura (maggiori informazioni nel paragrafo Fattura - Dati da scrivere e caratteristiche).

I fornitori che dovessero sostenere costi aggiuntivi per l’emissione di  fatture elettroniche non possono riaddebitarli in alcun modo alla PA committente, trattandosi di un obbligo di legge. L’art.21 comma 8 DPR 633/72 dispone infatti che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare addebito a qualsiasi titolo”.

Il SdI effettua alcuni controlli a carattere formale sulla fattura:

  • nomenclatura e unicità del file trasmesso,
  • integrità del contenuto,
  • autenticità del certificato di firma,
  • conformità del formato della fattura,
  • validità formale del contenuto della fattura,
  • unicità della fattura,
  • possibilità di recapito della fattura,
  • coerenza di Partita Iva e Codice Fiscale sia per cedente/prestatore che per il cessionario/committente,
  • corretta valorizzazione del Codice Fiscale sia per cedente/prestatore che per il cessionario/committente,
  • verifica indirizzo PEC indicato nel campo “PEC Destinatario”.

Se la fattura non supera questi controlli formali lo SdI notifica al fornitore lo scarto della fattura, altrimenti assegna un identificativo alla fattura e la inoltra all’ente destinatario.

Se l'inoltro al destinatario fallisce, Sdl invia al trasmittente una notifica di mancata consegna se invece l'inoltro va a buon fine invia una Ricevuta di consegna. Il destinatario può rifiutare la fattura e notificare lo scarto al SdI entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.

Se il Comune non rifiuta la fattura entro 15 giorni, SdI invia una notifica di decorrenza termini sia al mittente che al destinatario e la fattura si considera consegnata.

Split Payment

Le fatture elettroniche emesse nei confronti del Comune di Prato dovranno essere assoggettate al meccanismo impositivo per l’iva denominato "split payment" o "scissione dei pagamenti".

Secondo tale meccanismo, introdotto nel 2015, l’Iva addebitata in fattura dal fornitore viene corrisposta direttamente all’Erario, mentre al prestatore viene pagato il corrispettivo al netto dell’Iva.

Fanno eccezione le fatture elettroniche per operazioni rese da fornitori nell’ambito di regimi speciali, che non prevedono l’esposizione dell’Iva in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie; le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali, caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione Iva spettante; le fatture emesse da professionisti, agenti di commercio ed in generale tutte le fatture ove sia applicata ritenuta fiscale Irpef o Ires (d’acconto o d’imposta).

Cause di scarto della fattura

Il Decreto MEF 24/08/2020, n. 132, in vigore dal 06 novembre 2020, individua 5 cause tassative di rifiuto delle fatture da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di seguito elencate: 

  • Fattura riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione ricevente;
  • Omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e/o del codice unico di progetto (CUP), laddove obbligatori, da riportare in fattura ai sensi dell’art.25, c.2, del DL 66/2014;
  • Omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici;
  • Omessa o errata indicazione del codice AIC e del quantitativo per le fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario;
  • Omessa o errata indicazione del numero e della data della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa, per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed Enti Locali.

Tra le cause indicate dal Decreto, solo le prime due e la quinta sono di interesse per i Comuni. 

Servizio Risorse Umane e Finanziarie – U.O. (Unità Operativa) Fiscale e pagamenti: Tel. 0574 1836219 - 0574 1836018  - 0574 1836030 - 0574 1836282

Solo per problemi tecnici: assistenzasw@comune.prato.it

  • Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013
  • Legge 244/2007 Articolo 1, commi da 209 a 214, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
  • D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art.25
  • Legge di Stabilità 2015 - Legge 190 del 23 dicembre 2014 - Split Payment
  • Decreto MEF 24/08/2020, n.132
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